fbpx
  • Consulenza online
  • Lo studio
  • News
  • Contattaci
Menu
  • Consulenza online
  • Lo studio
  • News
  • Contattaci
Facebook Instagram Linkedin Youtube
Cerca
Chiudi
Home Dizionario lavoro

Contratto a tempo determinato “in nero”

Stefano Rosa by Stefano Rosa
Novembre 22, 2021
in Dizionario lavoro
Reading Time: 3 mins read
A A
0
Contratto a tempo determinato “in nero” - Studio Legale Rosetta

Sei stato assunto con contratto a tempo determinato dopo un periodo di lavoro in nero ed ora temi che la tua azienda non ti rinnoverà il contratto? Fai attenzione l’ordinamento tutela il lavoratore in nero e prevede che questo sia assunto a tempo indeterminato fin dal primo giorno di lavoro. 

Punti salienti

  • Il periodo di prova in nero
  • Il contratto a termine dopo il periodo in nero
  • Come tutelarsi

Il periodo di prova in nero

Capita spesso che un’azienda prima di assumere un dipendente, lo faccia lavorare senza alcun accordo, dicendogli che si tratta di un normale periodo di prova e che, di lì a breve, firmerà il contratto di lavoro. 

È bene chiarire sin da subito che questa pratica è illegale e il lavoro prestato “in nero”. 

Se l’azienda vuole assumere in prova un dipendente, infatti, dovrà necessariamente firmare un contratto di lavoro che preveda uno specifico periodo di prova. 

In mancanza di contratto nessun periodo di prova può ritenersi valido e l’attività lavorativa svolta fino a quel momento è considerata lavoro nero.  

Lavori in nero o più ore del dovuto?

Raccontaci il tuo caso

Il contratto a termine dopo il periodo in nero

Generalmente la stessa azienda, dopo un primo periodo di lavoro in nero, temendo possibili controlli dell’Ispettorato del Lavoro, propone al dipendente un contratto a termine di pochi mesi per poi liberarsene una volta scaduto il termine. 

Ebbene il contratto a termine stipulato dopo un periodo di lavoro nero è nullo. 

L’ordinamento, infatti, prevede che il lavoratore in nero si considera assunto alle dipendenze del datore di lavoro a tempo indeterminato e full time sin dall’inizio dell’attività lavorativa, quindi sin dal primo giorno di lavoro in nero.

Tale principio è stato recentemente confermato dal Tribunale di Roma con sentenza del 12/05/2020, n. 2440. Il Tribunale ricordando che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Con la conseguenza che se il rapporto di lavoro si instaura senza la stipulazione di un contratto, si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

È costante, infatti, la Suprema Corte nell’affermare che “l’apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all’inizio del rapporto di lavoro”, “in funzione della ratio, sottesa appunto alla imposizione della forma scritta, che va individuata, da un lato, nello sfavore del legislatore per il contratto di lavoro a termine – non di rado utilizzato per eludere disposizioni di legge posta a garanzia del lavoratore, quale la disciplina dei licenziamenti individuali – e, dall’altro, nell’esigenza che, mediante l’impiego di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti, differenziantisi in più punti da quelli scaturienti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 749/2006 e più di recente 2774/2018; 4418/2016).

Stante la predetta nullità, il Tribunale di Roma disponeva la conversione del contratto di lavoro da “a tempo determinato” in contratto “a tempo indeterminato”, con diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato

Come tutelarsi

Per tutelarsi il lavoratore deve impugnare il contratto a termine, entro 180 giorni dalla sua scadenza, e dimostrare di aver lavorato in nero per il periodo antecedente alla firma del contratto così da poter chiedere al giudice la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo giorno di lavoro nero. 

Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by ron dyar on Unsplash

ShareTweetPin
Stefano Rosa

Stefano Rosa

Stefano è un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Scrive su tematiche come il lavoro nero, il lavoro grigio e le forme di contratto di lavoro maggiormente utilizzate, quali il contratto a tempo determinato e il contratto a tempo parziale.

Related Posts

Licenziati i lavoratori che invece di lavorare andavano al bar o a fare la spesa. Quando sono lecite le investigazioni del datore di lavoro?
Dizionario lavoro

Quando sono lecite le investigazioni del datore di lavoro? Il caso dei lavoratori che andavano a fare la spesa

Agosto 17, 2022
Come contestare una multa o una sospensione disciplinare - Studio Legale Rosetta
Dizionario lavoro

Come contestare una multa o una sospensione disciplinare

Agosto 12, 2022
Mobbing se si viene intenzionalmente screditati - Studio Legale Rosetta
Dizionario lavoro

Mobbing se si viene intenzionalmente screditati

Agosto 8, 2022

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

No Result
View All Result

Le ultime news

Licenziati i lavoratori che invece di lavorare andavano al bar o a fare la spesa. Quando sono lecite le investigazioni del datore di lavoro?

Quando sono lecite le investigazioni del datore di lavoro? Il caso dei lavoratori che andavano a fare la spesa

Agosto 17, 2022
Come contestare una multa o una sospensione disciplinare - Studio Legale Rosetta

Come contestare una multa o una sospensione disciplinare

Agosto 12, 2022
Congedi e permessi della legge 104/1992 - Studio Legale Rosetta

Come incide la legge 104 sulle ferie?

Agosto 10, 2022

Iscriviti alla nostra newsletter

Currently Playing

Categorie

  • Class action ed azioni collettive
  • Dizionario lavoro
  • Prove digitali
  • Rimborso della cessione del quinto
  • Tributario
  • Tutela degli anziani e degli invalidi

Contatti

  • Tel: 06 90285458
  • Whatsapp: +39 3792212682
  • Email: info@studiolegalerosetta.it
  • Sede: Via del Viminale, 43 - 00184, Roma (RM)
© Copyright 2020 Studio Legale Rosetta
P. Iva 11891371004
  • Terms of Services
  • Privacy Policy
Facebook Instagram Youtube
Studio Legale Rosetta Chat
Invia su WhatsApp
Facebook Instagram Linkedin Youtube
  • Consulenza online
  • Lo studio
  • News
  • Contattaci
Menu
  • Consulenza online
  • Lo studio
  • News
  • Contattaci
Cerca
Chiudi

Iscriviti alla nostra newsletter

per rimanere sempre aggiornato su casi e tematiche