Share:
Per rispondere a questo interrogativo è necessario, anzitutto, chiarire che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi e che non è previsto un numero massimo di rinnovi del contratto a termine.
Lo stesso contratto, tuttavia, può arrivare ad avere una durata sino a un massimo di ventiquattro mesi nel caso in cui ricorra almeno una delle condizioni previste dall’art. 19 comma 1 D. Lgs. 81/2015.
Per i primi dodici mesi, dunque, sarà possibile stipulare un contratto a termine c.d. “a-causale” ossia senza doverne giustificare il termine.
Invece, per rapporti di lavoro che vadano oltre i dodici mesi, sarà necessario indicare nel contratto una delle causali previste dalla legge.
Il contratto a termine poi può essere rinnovato o prorogato.
Punti Salienti
Tra proroga e rinnovo del contratto a termine c’è una differenza sostanziale, e si applicano regole differenti.
La proroga del contratto fa si che il rapporto di lavoro non si interrompa all’iniziale scadenza prevista ma prosegua alle stesse condizioni fino al nuovo termine indicato nella proroga.
Il rinnovo del contratto, invece, fa si che, una volta terminato il rapporto di lavoro, le stesse parti sottoscrivano un nuovo contratto. Non c’è, quindi, continuità nel rapporto di lavoro.
Come detto in precedenza, il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi.
Nell’arco di questi 24 mesi possono essere stipulate massimo 4 proroghe.
Se le proroghe non comportano il superamento dei 12 mesi, non sarà necessario prevedere alcuna causale, oltre i 12 mesi, invece, la causale sarà obbligatoria.
Se viene superato il limite delle 4 proroghe, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga, anche se i 24 mesi non sono stati superati.
Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato
Diversamente dalla proroga non sussiste un numero massimo di rinnovi del contratto a termine.
È possibile, quindi, stipulare anche più di 4 rinnovi del contratto.
Tuttavia, vi sono due regole fondamentali per esercitare correttamente il rinnovo del contratto a termine:
Naturalmente nell’intervallo di tempo tra i due contratti, il dipendente non potrà lavorare, non avendo ancora firmato il rinnovo.
*In seguito alla conversione in Legge del Decreto Lavoro n. 48/2023, avvenuta il 5 maggio 2023, anche per i rinnovi, come per le proroghe, entro i primi 12 mesi non è necessario prevedere alcuna causale per la loro stipulazione.
Se sei un lavoratore con contratto a tempo determinato, questo non potrà comunque durare più di 24 mesi. Se tale termine viene superato, il rapporto si trasformerà a tempo indeterminato.
Tuttavia, se nel corso del rapporto a tempo determinato vengono stipulate proroghe o rinnovi senza il rispetto delle regole sopra evidenziate, il rapporto si trasformerà direttamente a tempo indeterminato, senza dover attendere il superamento dei 24 mesi.
Se l’articolo ti è piaciuto o ti è stato utile, faccelo sapere premendo sull’icona del cuore.
Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Tine Ivanič on Unsplash
Lo Studio Legale Rosetta è un punto di riferimento nella tutela del lavoro e della invalidità. Il nostro gruppo di professionisti è in grado di assicurarti un servizio legale accessibile e di alto livello.
© Copyright 2024 Studio Legale Rosetta
P. Iva 11891371004
2 risposte