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Una domanda comune tra i lavoratori è se il datore di lavoro può modificare liberamente l’orario di lavoro senza il consenso dei dipendenti. Per rispondere a questa domanda dobbiamo, anzitutto, distinguere tra lavoratori full time e lavoratori part time.
Il lavoratore full time è il lavoratore il cui contratto di lavoro prevede lo svolgimento di un orario di lavoro “normale” ossia di 40 ore settimanali. Va però precisato che i contratti collettivi possono ridurre l’orario di lavoro “normale”. Ad esempio, nel settore pubblico questo è spesso ridotto a 36 ore settimanali.
Il lavoratore part time, invece, è il lavoratore il cui contratto di lavoro prevede lo svolgimento di un orario di lavoro inferiore rispetto a quello “normale”.
Il lavoratore part time ha la possibilità di poter svolgere un secondo lavoro e, per tale ragione, deve conoscere in maniera precisa i propri orari di lavoro, così da poter conciliare gli impegni del secondo lavoro con quelli del primo.
Non a caso, la legge impone che nel contratto di lavoro part time venga inserita “puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno” (art. 5 co. 2 D. Lgs. 81/2015)
Pertanto, se il datore di lavoro vuole modificare l’orario di lavoro del dipendente part time, deve prima necessariamente accordarsi con quest’ultimo. Lo stesso non avviene per i dipendenti full time.
In merito si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui salva la presenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolari procedure, e a differenza di quanto avviene nel caso di part time, nel rapporto di lavoro con orario a tempo pieno sussiste il diritto dell’imprenditore di organizzare l’attività lavorativa in base alle proprie necessità, dal che ne deriva il suo potere di modificare unilateralmente l’orario di lavoro del dipendente (Cass. 3.11.2021, n. 31349).
In conclusione, la possibilità del datore di lavoro di modificare liberamente l’orario di lavoro dipende dalla tipologia di contratto e dal regime lavorativo del dipendente. Nel caso dei lavoratori full time, la giurisprudenza riconosce al datore di lavoro il diritto di modificare unilateralmente l’orario, a meno che non esistano accordi specifici che lo limitino. Al contrario, per i lavoratori part time, la legge impone che qualsiasi modifica all’orario sia precedentemente concordata con il dipendente. Questo, in parte, è dovuto alla flessibilità che il lavoro part time offre, consentendo ai dipendenti di gestire più facilmente eventuali impegni di lavoro aggiuntivi. Pertanto, la giurisprudenza riflette la necessità di bilanciare il potere organizzativo dell’imprenditore con la tutela dei diritti dei lavoratori, creando una distinzione chiara tra le due categorie di dipendenti.
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza.
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