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Il DPCM del 12 gennaio 2017 indica tra i livelli essenziali di assistenza a carico del Sistema Sanitario Nazionale l’attività certificativa medico legale nell’ambito della disabilità. Ma la norma viene applicata o si tratta solo di una mera previsione non attuata? In questo articolo approfondiamo l’argomento.
Punti Salienti
Il DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2017, nasceva per aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) precedentemente definiti con un DPCM del 2001.
I LEA sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Sistema Sanitario Nazionale garantite a tutti i cittadini.
Lo scopo della previsione normativa del 2017 era di innovare i livelli essenziali di assistenza attraverso l’introduzione di nuove tecnologie nell’ambito dell’assistenza protesica, il rinnovamento del nomenclatore delle malattie rare e delle malattie croniche, nonché l’adeguamento del sistema di garanzie per il raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Tra questi obiettivi rientrano gli accertamenti medico legali per il riconoscimento della invalidità, cecità e sordità civili, della condizione di handicap (legge n. 104/1992) e ai fini del collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (ex legge n. 68/1999).
Ad occuparsene è l’allegato 1 del DPCM del 12 gennaio 2017 riferito al livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”.
Precisamente al punto G denominato “attività medico legali per finalità pubblica”, prevede la gratuità dell’attività certificativa medico legale nell’ambito della disabilità.
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Il certificato medico telematico, detto anche modulo SS3, è il documento necessario per presentare la domanda di invalidità civile o stato di handicap.
Il certificato contiene i dati anagrafici del richiedente (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, recapiti, estremi del documento di riconoscimento) e le patologie di cui lo stesso è sofferente.
Ha una validità di 90 giorni, termine entro il quale il richiedente dovrà presentare la domanda di invalidità civile o stato di handicap.
La Circolare Inps n. 91 del 2012 prevede infatti che la domanda riporti il numero identificativo del certificato medico presupposto.
Possono inviare il certificato medico telematico solo i medici certificatori in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Inps tramite il PIN.
I medici certificatori possono compilare online il certificato e trasmetterlo all’INPS attraverso la piattaforma telematica disponibile sul portale dell’Istituto.
Alla fine della procedura il medico rilascerà al richiedente una ricevuta indicante il numero univoco della procedura attivata e il certificato medico in originale.
Il certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile o dello stato di handicap può essere rilasciato a titolo gratuito da un medico specialista ospedaliero abilitato tramite il Pin di autenticazione per l’inoltro tramite il portale Inps. Se invece il certificato medico telematico viene rilasciato ad esempio dal medico di famiglia, quest’ultimo può pretendere un compenso in quanto, nell’espletamento di tale attività, opera come libero professionista.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Martha Dominguez de Gouveia on Unsplash
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