Quali conseguenze per i lavoratori No-Vax?

Le conseguenze lavorative per i sanitari “No-Vax” sono permesse dalla legge? Le opzioni del datore di lavoro e l’art. 32 della Costituzione.
Sanitari No Vax

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Il Sole 24ore già riportava del possibile inserimento nel prossimo decreto Covid dell’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari.

Obbligo di vaccinazione confermato dal recente Decreto Covid in cui rientrano “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali” (art. 4 del d.l. 44 del 1° aprile 2021).

Indice

La previsione del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 per i sanitari no vax

Nel decreto si stabilisce che, in caso di mancata vaccinazione il datore di lavoro adibisca il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori (qualora possibile) e che non implichino rischi di diffusione del contagio.

Qualora il sanitario sia adibito a mansioni inferiori, il Decreto precisa che la retribuzione sarà pari alla mansione inferiore.

Diversamente qualora l’assegnazione a mansioni inferiori non sia possibile, il lavoratore rimarrà sospeso dal lavoro senza retribuzione

fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

A questo punto viene da chiedersi – al di fuori del caso degli operatori sanitari – qual’è il punto della giurisprudenza sulle possibili conseguenze per i lavoratori che non vogliano vaccinarsi?

La vicenda

Alcuni operatori sanitari, in un periodo precedente al recente decreto che ne impone l’obbligo, si rifiutavano di vaccinarsi contro il Covid-19.

Pertanto, il datore di lavoro li collocava forzatamente in ferie.

A tale decisione seguiva l’impugnativa d’urgenza dei lavoratori.

La decisione

Il Tribunale di Belluno ha rigettato la richiesta dei lavoratori, riconoscendo l’obbligo del datore di lavoro tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori previsto dall’art. 2087 del Codice Civile.

Quest’obbligo ha assunto maggiore rilevanza rispetto alla loro possibilità di chiedere ferie in un periodo diverso da quello deciso dal datore.

Secondo il Tribunale

prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c.

Tribunale di Belluno, Ordinanza 19 marzo 2021, n. 12.

Il commento dello Studio

In una situazione controversa come quella attuale, i principali dubbi sono legati alla corretta lettura dell’art. 32 della Costituzione, per il quale

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge   

Al di fuori del caso degli operatori sanitari, le prime conferme in ambito lavorativo sono state le seguenti:

– Come confermato nelle FAQ del Garante della Privacy, il Datore di lavoro non può accedere ai dati sanitari del lavoratore (tra cui l’essere o meno vaccinato).

– La verifica sui dati sanitari è di esclusiva competenza del medico, al pari del giudizio di idoneità allo svolgimento della specifica mansione in ipotesi di mancata vaccinazione.

– Come confermato dal Tribunale di Belluno, al datore di lavoro è consentito mettere in ferie il lavoratore, qualora la sua specifica mansione sia incompatibile con il rifiuto al vaccino.

Pare quindi che, anche alla luce del recente decreto Covid (D.l. 44/2021), si possa escludere la possibilità di arrivare al licenziamento per i no vax, ma che il datore di lavoro – prima di sospendere il lavoratore – debba prima valutare la possibilità di collocare il lavoratore in altre mansioni che non implichino il rischio di diffusione del contagio (anche nella speranza che, grazie alla campagna di vaccinazione, l’inidoneità alla mansione sia solo temporanea).

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Avvertenze

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.


Foto di dayamay da Pixabay

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