L’INPS può chiedere la restituzione dell’assegno sociale?

L’INPS può richiedere indietro un assegno erogato? Una sentenza chiarisce la questione
INPS Assegno Sociale

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Hai ricevuto una comunicazione da parte dell’INPS in cui ti viene chiesta la restituzione dell’assegno sociale ricevuto?

Vuoi sapere se devi pagare quanto richiesto dall’INPS o se hai diritto ad impugnare?

In questo articolo parleremo della recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di indebito INPS avente ad oggetto l’assegno sociale

La Corte di Cassazione ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché il beneficiario aveva inserito tutte le informazioni utili richieste, tra cui i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito.

Indice

La vicenda

Un percettore dell’assegno sociale riceveva una comunicazione dell’INPS in cui gli veniva chiesto di restituire gli importi erogati a titolo di assegno sociale, poiché il suo reddito superava il limite previsto per l’erogazione di tale prestazione previdenziale.

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

Il beneficiario tuttavia, nell’invio della domanda, aveva indicato tutte le informazioni riguardanti il proprio reddito. Ha così impugnato la richiesta dell’INPS ritenendo che l’errore non fosse a lui imputabile.

La decisione. La rilevanza della buona fede.

La Corte di Cassazione chiarisce che in caso di indebito INPS trova applicazione – in armonia con l’art. 38 Cost. – una disciplina di regole particolari che escludono la ripetizione nel caso in cui:

  • vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore;
  • l’erogazione indebita non gli sia addebitabile.

La Cassazione precisa che l’INPS non può quindi chiedere la restituzione degli importi versati per l’assegno sociale in un periodo antecedente il provvedimento di accertamento, salvo sempre il caso di dolo del beneficiario della prestazione previdenziale.

Sul punto è utile chiarire che il dolo è una

situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere.

Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ordinanza, 30/06/2020, n. 13223

Conclusioni

La sentenza conferma un principio generale richiamato nelle più recenti pronunce della Cassazione e che muove dalla tesi secondo cui il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti particolari rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 cod. civ., in ragione della circostanza che al legittimo affidamento del percettore segue l’irripetibilità.

Si ricorda a chi avesse ricevuto una richiesta da parte dell’INPS di rivolgersi tempestivamente ad un proprio legale di fiducia per evitare decadenze o prescrizioni e perdere così la possibilità di vedere accolta la propria domanda di annullamento.

Hai ricevuto anche tu una richiesta simile da parte dell’INPS? Contatta lo studio per richiedere una consulenza.

Avvertenze

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

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