La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la tutela assicurativa Inail anche al mobbing.
La Suprema Corte afferma che ogni forma di tecnopatia di natura fisica o psichica, che sia conseguenza dell’attività lavorativa svolta deve essere assicurata dall’Inail.
Rientra nell’ambito della malattia professionale la malattia derivante dal mobbing sul lavoro.
Si tratta di una decisione che muta l’orientamento precedente secondo cui le malattie indennizzabili sono solo quelle inserite nel Dpr 1124/1965.
La copertura assicurativa è estesa a ogni forma di tecnopatia conseguente all’attività lavorativa, anche se non compresa tra le malattie o i rischi tabellati.
Cassazione n. 8948/2020
Indice
La vicenda
Un lavoratore presentava la domanda per il riconoscimento della malattia professionale causata dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal datore di lavoro. Il Tribunale respingeva il ricorso ritenendo non tutelabile la malattia in quanto non tabellata, ossia contratta nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche, previste dalle tabelle Inail. Nel caso in oggetto la malattia del lavoratore derivava da situazioni di costrittività organizzativa, come il mobbing.
La decisione
La Cassazione ha accolto la domanda, precisando che nell’ambito dell’assicurazione sociale assume rilievo non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche quello c.d. specifico improprio, ovvero il rischio non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa. Ciò è confermato dalla normativa di riferimento, la L. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4, secondo cui:
Sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.
Per tali ragioni, secondo la Suprema Corte sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che esso sia riferito l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.
Il commento
La decisione in esame trova senz’altro riscontro nel fondamento della tutela assicurativa da individuarsi nell’art. 38 della Costituzione.
L’art. 38, ha per oggetto l’infortunio in sé e non il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela.
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