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Il contrassegno è una autorizzazione amministrativa rilasciata su richiesta ai soggetti disabili al fine di agevolarne gli spostamenti a bordo di veicoli a motore.
Dal 2012 il contrassegno per i disabili presenta requisiti di forma, dimensioni e contenuto stabiliti dall’Unione Europea ed è attualmente di colore azzurro in sostituzione del vecchio talloncino di color arancione.
Il contrassegno di invalidità è personale ma non è vincolato a uno specifico veicolo ed è valido in Italia e in tutti i paesi dell’Unione Europea.
In breve
In questo articolo illustreremo le caratteristiche e le agevolazioni concesse grazie al possesso del contrassegno disabili.
Indice
Hanno diritto al contrassegno i soggetti con ridotte capacità motorie, agli invalidi agli arti superiori, ai disabili psichici e a tutti coloro affetti da una patologia che preclude loro una autonoma mobilità.
In caso di invalidità motoria solo temporanea può essere richiesta e rilasciata una speciale autorizzazione e ottenere un temporaneo contrassegno.
Il cittadino dovrà effettuare una visita di accertamento presso la ASL di appartenenza e all’esito verrà rilasciata una certificazione medica attestante la ridotta mobilità.
Successivamente l’interessato deve presentare una istanza al Sindaco del Comune di residenza, corredata dalla certificazione medica rilasciata dalla Asl.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa è valida per 5 anni.
L’autorizzazione può essere rinnovata producendo una certificazione medica aggiornata che attesti la persistenza delle condizioni di ridotta mobilità.
Il titolare del contrassegno può:
In ogni caso, un veicolo su cui sia esposto il contrassegno disabili non può essere sottoposto a rimozione stradale o blocco con ganasce, salva l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Al fine di poter usufruire delle agevolazioni per la circolazione e sosta dei veicoli il titolare del contrassegno deve rispettare le seguenti prescrizioni:
Solo la corretta esposizione del contrassegno consente di fruire delle agevolazioni riconosciute dalla legge in caso contrario può essere sanzionato.
A tal proposito si precisa che non è possibile contestare la multa presentando successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare.
Inoltre, a norma dell’art. 188 comma 4 del Codice della Strada se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 78.00.
L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato e alla revoca del titolo autorizzativo.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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