Share:
Sei portatore di uno stato di disabilità che a volte ti costringe ad assentarti dal lavoro?
Le assenze dovute al tuo stato di disabilità sono state conteggiate dal datore di lavoro nel periodo di comporto?
In breve: In questo articolo approfondiremo quanto chiarito dalla giurisprudenza in tema di conservazione del posto di lavoro.
Punti Salienti
Prima di tutto è importante sapere cosa si intenda per “periodo di comporto”.
Ebbene, ogni lavoratore che si assenti dal lavoro per malattia, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro per un certo periodo (detto, appunto, di “comporto”).
Tale periodo, in termini di durata, varia a seconda del Contratto Collettivo di lavoro applicato.
Superato il “limite massimo” di assenze per malattia a disposizione (c.d. comporto), il lavoratore potrà essere licenziato.
Il Tribunale di Verona ha recentemente affrontato il caso di un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto.
In particolare, la questione riguardava un dipendente portatore di un handicap diverso da quelli tutelati dalla legge 104/1992.
Il datore di lavoro, conteggiando le assenze del lavoratore legate alla propria disabilità ai fini del periodo di comporto, arrivava a licenziarlo.
Il lavoratore impugnava il licenziamento in quanto le assenze motivate dalle cure per la propria disabilità non si sarebbero dovute computare nel periodo di comporto.
Ripercorrendo i principi già espressi dalla Cassazione, il Tribunale di Verona ha, così, accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando la nullità del licenziamento.
In particolare, il Tribunale ha ribadito che
il fattore soggettivo dell’handicap non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell’Unione Europea.
E, secondo il diritto dell’Unione Europea, lo stato di handicap va individuato in
una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, non può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Partendo da tale principio, il Tribunale di Verona ha riaffermato quanto espresso dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito
l’assoluta autonomia del concetto di handicap, quale fattore di discriminazione, rispetto all’accertamento della condizione di handicap grave di cui alla L. n. 104/1992
Tribunale di Verona, ordinanza del 21.03.2021
Sulla base di tali presupposti, quindi, il Giudice ha precisato come, secondo la giurisprudenza europea e nazionale, la previsione di un periodo di comporto di durata “uguale” per lavori disabili e “normodotati” costituisca un’ipotesi di discriminazione indiretta.
I lavoratori disabili, invero, indipendentemente dalla gravità connessa alla l. 104/1992, sono statisticamente più soggetti ad assentarsi in ragione della patologia invalidante.
È proprio in tale discriminazione indiretta che il Tribunale di Verona ha individuato la causa di nullità del licenziamento.
Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato
In sostanza, alla luce di quanto ricostruito dal Tribunale di Verona, costituisce una discriminazione indiretta il conteggio nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore disabile legate al proprio handicap.
E tale discriminazione sussiste sia se l’handicap del lavoratore rientri nelle tutele della l. 104/1992 sia se non vi rientri.
Quindi, pure a fronte di norme del CCNL di senso contrario, in presenza di uno stato di handicap documentato dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà adottare
soluzioni ragionevoli idonee ad evitare una discriminazione indiretta che produca l’effetto di estromettere il dipendente dal contesto lavorativo.
Per valutare la legittimità o meno del licenziamento si dovrà, quindi, attentamente analizzare il conteggio del periodo di comporto effettuato dal datore di lavoro.
Laddove in tale periodo siano state conteggiate giornate di assenza legate alle cure per lo stato di disabilità del lavoratore (anche non rientrante nell’alveo della l. 104/1992), il licenziamento potrà risultare illegittimo.
Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Morgan Housel on Unsplash
Lo Studio Legale Rosetta è un punto di riferimento nella tutela del lavoro e della invalidità. Il nostro gruppo di professionisti è in grado di assicurarti un servizio legale accessibile e di alto livello.
© Copyright 2024 Studio Legale Rosetta
P. Iva 11891371004
6 risposte