La pandemia ha fortemente influenzato anche il mondo del lavoro e creato la necessità di tutelare situazioni mai viste prima.
Pertanto, c’è da chiedersi se contrarre il virus COVID -19 possa considerarsi malattia oppure infortunio sul lavoro.
A stabilirlo sono le modalità di contrazione dell’infezione.
Viene qualificata come malattia comune se il contagio è avvenuto al di fuori del contesto di lavoro, mentre viene considerato infortunio se il contagio è avvenuto nell’ambito lavorativo.
Nel primo caso è l’Inps a tutelare i lavoratori, nel secondo l’Inail.
In particolare la garanzia assicurativa copre tutti i casi in cui l’infezione Covid-19 sia correlata con il lavoro, come da normativa emergenziale (l’art. 42 del d.l. 17 marzo 2020).
Con particolare riferimento agli operatori sanitari l’Inail con nota del 17 marzo 2020 ha precisato che la tutela assicurativa viene garantita “laddove sia accertata l’origine professionale del contagio”, cioè se questo è “avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa”, ma che viene estesa anche alle ipotesi in cui vi siano delle difficoltà nell’identificazione delle cause precise, e delle circostanze del contagio.
La copertura assicurativa opera anche nel caso in cui il dipendente contragga il virus durante il tragitto da casa a lavoro (o viceversa). Si tratta di “infortunio in itinere”.
Diverso è invece il caso del dipendente sottoposto ad un periodo di quarantena, oppure a un periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario.
In tal caso non opera la copertura Inail poiché manca la prova di accertamento della contrazione dell’infezione.
Con nota del 1° marzo 2021, l’Inail ha precisato che
l’assicurazione ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa, e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate.
Tuttavia, se il dipendente si contagia sul luogo di lavoro, dopo aver rifiutato il vaccino, ha comunque diritto alla tutela assicurativa Inail ma non al risarcimento da parte del datore di lavoro.
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