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Revisione dell’invalidità civile: devo fare la visita o è sufficiente trasmettere i miei documenti medici?
Il decreto semplificazioni n. 76/2020 ha introdotto la possibilità di effettuare la revisione dell’invalidità civile senza visita diretta ma attraverso l’inoltro della documentazione medica. Vediamo come.
Punti salienti
L’articolo 29 ter del decreto legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 (cd. decreto semplificazioni) autorizza le commissioni mediche INPS per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap a redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sulla scorta della documentazione sanitaria.
Sulla scorta del decreto di semplificazione l’Istituto ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.
Nel testo del messaggio richiamato si legge:
a tal fine, viene implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo.
Il nuovo procedimento per la revisione dell’invalidità civile pertanto consente all’invalido di sottoporsi alla visita oppure di avvalersi della facoltà di non fare la visita e trasmettere la documentazione medica.
Quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, l’Inps invierà al cittadino l’invito a trasmettere la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” entro i successivi 40 giorni.
Nel caso in cui il richiedente decida di avvalersi di tale facoltà, la commissione medica esprimerà il proprio giudizio sulla permanenza o meno dei requisiti sanitari valutando la documentazione prodotta ammesso che sia sufficiente ad una valutazione obiettiva.
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In caso contrario l’interessato sarà convocato a visita diretta. Qualora vi fosse un impedimento a presenziare alla visita il cittadino dovrà produrre una giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito sarà nuovamente convocato a visita.
In assenza di idonea giustificazione la prestazione economica in godimento verrà sospesa e decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, l’Inps provvederà alla revoca definitiva della prestazione.
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Nota bene
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