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Le persone che soffrono di gravi patologie, tali da non consentire di compiere i più comuni atti della vita quotidiana oppure di svolgere un’attività lavorativa, possono ottenere il riconoscimento di alcune agevolazioni che consentono loro di far fronte agli svantaggi sociali e lavorativi.
Invalidità civile: l’epilessia da diritto all’invalidità civile.
Lo status di invalido civile non è identico per tutti: ogni invalidità è riconosciuta in misura percentuale in proporzione all’incidenza della patologia nella vita sociale e lavorativa. La legge inquadra l’epilessia all’interno delle malattie che riguardano il sistema nervoso centrale e attribuisce a ciascuna forma un grado di invalidità che può essere ricompreso tra un minimo e un massimo oppure può essere fisso. Vediamo come.
Punti Salienti
Che cosa si intende per malattia tabellare?
L’epilessia è una patologia definita tabellare poiché rientra in una serie di malattie contenute nell’elenco stabilito con il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992.
Secondo la tabella ministeriale maggiore è la frequenza delle crisi epilettiche maggiore sarà la percentuale di invalidità civile riconosciuta.
Cosa prevede la tabella dell’invalidità civile prevista dal D.M del 05.02.1992.
Nella tabella ministeriale di seguito troverai elencate le diverse forme di epilessia e le corrispondenti percentuali (fisse o variabili) di invalidità.
Epilessia: a cosa ho diritto?
Le persone affette da epilessia possono ottenere diverse percentuali d invalidità (da un minimo del 20% (crisi epilettiche con cadenza annuale) ad un massimo del 100% 8crisi epilettiche giornaliere).
Al di sotto della percentuale del 33% la legge non attribuisce alcun beneficio, al di sopra di questa percentuale possiamo schematizzare i diritti delle persone affette da epilessia come segue:
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza.
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