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Viviamo nell’era dei social network: essi plasmano, influenzano la nostra realtà e il nostro posto in essa. Dobbiamo domandarci, al giorno d’oggi, come le tracce che lasciamo su internet possano riflettersi sui nostri rapporti lavorativi.
Un caso recente è stato quello delle minacce online rivolte alla figlia della Premier Giorgia Meloni da parte di un docente. Ma come, e quando, è legittimo licenziare un dipendente sulla base del suo comportamento online?
A suggerire una risposta ad una domanda che, forse, viene sottovalutata, è il Tribunale di Bergamo, ma la sentenza è destinata a far discutere. Il caso è quello di un lavoratore, licenziato per aver pubblicato online una fotografia ritenuta, successivamente, di dubbio gusto dal datore di lavoro.
Secondo l’azienda, lo scatto, che ritraeva l’uomo in posa con una pistola, avrebbe compromesso il rapporto di fiducia. Dirette conseguenze del suo gesto sarebbero state il disagio tra colleghi e la compromissione dell’immagine dell’azienda stessa.
Diversa, però, l’opinione del Tribunale.

Il rapporto di lavoro si fonda sul vincolo fiduciario (Art. 2105 del Codice Civile): è quindi atteso dal dipendente un comportamento che non comprometta la fiducia del datore di lavoro. Nel caso in cui sia in atto una tale dinamica, però, al datore non basta presumere il danno: impressioni e giudizi soggettivi non sono abbastanza. Serve infatti una prova concreta del danno in essere.
Secondo il Tribunale di Bergamo, l’azione del dipendente non aveva portato un comprovato effetto negativo sull’azienda.
Una chiave per comprendere la sentenza è la nozione di proporzionalità della sanzione (Art. 7 dello Statuto dei Lavoratori). Anche qualora la condotta di un dipendente sia ritenuta inappropriata, la reazione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità della condotta e dei suoi effetti. Nel caso in esame, il Tribunale ha riconosciuto l’inappropriatezza della fotografia ma ne ha escluso l’impatto negativo sulla vita e sulla reputazione dell’azienda.
Ne abbiamo già parlato in questo articolo Il licenziamento in caso di falsa attestazione dei possesso di titoli

Dobbiamo allora dedurre dalla sentenza che le condotte extra-lavorative diventano rilevanti solo se hanno un impatto concreto sull’ambiente o sull’organizzazione del lavoro: non tutte le foto o i messaggi che si postano sui social possono considerarsi idonei a giustificare un licenziamento.
Tuttavia, resta valida una raccomandazione: prima di pubblicare qualcosa online, chiediamoci se, e come, essa possa avere un impatto negativo sulla reputazione dell’azienda o se possa minare il rapporto di fiducia con il proprio datore di lavoro.
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