Maternità e NASpI: due sussidi compatibili? 

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Guida pratica per lavoratrici disoccupate in attesa o neomamme 

In sintesi

Sì, in linea generale NASpI e indennità di maternità sono compatibili, ma il meccanismo di calcolo cambia a seconda che la lavoratrice sia disoccupata prima o durante la gravidanza.

Il problema: perdere il lavoro mentre si aspetta un figlio

Perdere il lavoro durante la gravidanza, o scoprire di essere in attesa proprio mentre si percepisce la NASpI, è una situazione tutt’altro che rara. Eppure molte lavoratrici non sanno con certezza a quale sussidio hanno diritto, se possono percepirli entrambi e come si intrecciano tra loro. 

Cos’è la NASpI

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori subordinati che hanno involontariamente perso il posto di lavoro. È erogata dall’INPS e spetta a chi: 

• ha perso il lavoro involontariamente (licenziamento, fine contratto, dimissioni per giusta causa o durante la maternità/puerperio); 

• può far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni; 

• ha lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. 

L’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni (con alcune soglie massime) e si riduce del 3% ogni mese a partire dal quarto mese di percezione. 

Cos’è l’indennità di maternità

L’indennità di maternità è la prestazione economica riconosciuta alle lavoratrici durante il congedo obbligatorio di maternità (di norma 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, per un totale di 5 mesi).

Spetta anche alle lavoratrici disoccupate, a patto che il parto avvenga entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, oppure che la lavoratrice stia già percependo la NASpI al momento del parto. 

 Per le lavoratrici disoccupate che percepiscono la NASpI, l’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione giornaliera — calcolata su una base convenzionale — e viene comunque erogata dall’INPS. 

Come funziona la compatibilità tra NASpI e maternità

Le due prestazioni non si sommano contemporaneamente: si alternano. Ecco il meccanismo: 

1. Sospensione della NASpI durante la maternità

Quando la lavoratrice entra nel periodo di astensione obbligatoria (i 5 mesi di congedo), la NASpI viene sospesa dall’ufficio. Durante questo periodo, l’INPS eroga l’indennità di maternità. 

La sospensione è automatica: non è necessaria alcuna comunicazione da parte della lavoratrice. 

2. Ripresa della NASpI al termine del congedo

Terminato il congedo obbligatorio, la NASpI riprende automaticamente per il periodo residuo ancora spettante. Il conteggio della durata non viene eroso dai mesi di sospensione: in sostanza, il cronometro della NASpI si ferma durante la maternità e riparte da dove era rimasto. 

Dimissioni in gravidanza: si può accedere alla NASpI?

Le dimissioni volontarie in linea generale non danno diritto all’indennità di disoccupazione. Esistono però dei casi specifici in cui le dimissioni permettono di accedere all’indennità NASpI, e uno di questi è legato alla gravidanza. 

Se si presentano le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, in cui vige il divieto di licenziamento, si mantiene il diritto alla NASpI a patto che la risoluzione del contratto passi per l’Ufficio Territoriale per il Lavoro. L’accesso alla disoccupazione è garantito anche se le dimissioni volontarie della lavoratrice avvengono entro il primo anno di età del bambino, purché ricorrano i requisiti contributivi. 

Per accedere alla NASpI, in ogni caso, è richiesto che il lavoratore abbia maturato, negli ultimi 4 anni, almeno 13 settimane di contributi, e questo vale anche per le lavoratrici che intendano dimettersi nel periodo tutelato o nell’anno successivo al parto. 

Cosa deve fare concretamente la lavoratrice

Dal punto di vista pratico, la lavoratrice deve: 

• Presentare la domanda di NASpI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di  lavoro, pena la perdita dei giorni di ritardo. 

• Comunicare all’INPS l’inizio del congedo obbligatorio di maternità (se non già noto tramite il medico o il datore di lavoro), con il modello dedicato. 

• Verificare l’accredito delle due prestazioni: durante la sospensione NASpI deve ricevere l’indennità di maternità; alla ripresa della NASpI, l’indennità di maternità cessa. 

• Controllare la durata residua della NASpI: al rientro dal congedo, la prestazione riprende per i mesi ancora spettanti (detratti quelli già goduti prima della sospensione, non quelli di sospensione). 

• Rispettare gli obblighi di disponibilità al lavoro: durante la NASpI (non durante il congedo obbligatorio) valgono le regole ordinarie di condizionalità. 

FAQ — Le domande più frequenti

D: Posso ricevere NASpI e indennità di maternità nello stesso mese? 

R: No, non allo stesso tempo. Le due prestazioni si alternano: durante i 5 mesi di congedo obbligatorio l’INPS eroga l’indennità di maternità e la NASpI viene sospesa. Solo durante il congedo parentale facoltativo le due prestazioni possono coesistere. 

D: Se mi licenziano durante la gravidanza, perdo il diritto alla NASpI? 

R: No. Il licenziamento — anche durante la gravidanza — dà diritto alla NASpI, a condizione che siano soddisfatti i requisiti contributivi (13 settimane negli ultimi 4 anni e 30 giorni lavorati negli ultimi 12 mesi). La domanda va presentata entro 68 giorni. 

D: La NASpI si riduce durante la maternità? 

R: No. Durante il congedo obbligatorio la NASpI è sospesa, il che significa che il contatore della sua durata si ferma. Al termine del congedo riprende per tutto il periodo residuo, senza perdere i mesi di sospensione. 

D: Se mi dimetto durante il periodo post-parto posso prendere la NASpI? 

R: Sì. Le dimissioni rassegnate durante il puerperio, ovvero entro il primo anno di vita del bambino, danno diritto alla NASpI proprio come un licenziamento. 

D: Quanto vale l’indennità di maternità se sono disoccupata e percepisco la NASpI? 

R: Per le lavoratrici disoccupate che percepiscono la NASpI, l’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sull’ultima busta paga, entro i limiti di legge. Non viene calcolata sull’importo della NASpI, bensì sull’ultima retribuzione utile. 

Conclusione: conoscere i propri diritti fa la differenza

La sovrapposizione tra maternità e disoccupazione è un’area del diritto previdenziale in cui gli errori, spesso per mancanza di informazioni, si pagano in termini economici concreti. 

Il sistema normativo italiano prevede una tutela abbastanza solida, ma richiede che la lavoratrice agisca nei tempi corretti e con la documentazione adeguata. 

Se ti trovi in una di queste situazioni, o vuoi semplicemente capire in anticipo come pianificare i prossimi mesi, il nostro studio è a disposizione per un consulto personalizzato. La chiarezza oggi può evitare problemi domani. 

Nota legale: Il presente articolo ha finalità informative generali e non costituisce consulenza legale. Le normative previdenziali possono subire modifiche; si raccomanda di verificare sempre la normativa aggiornata o rivolgersi a un professionista. 

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