Indennità di accompagnamento. Requisiti ed esclusioni

Indennità accompagnamento 2021

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Indennità di accompagnamento, quali sono i requisiti ed in quali casi si rischia l’esclusione?

Si stima che nel 2018 le prestazioni erogate per invalidità civili abbiano riguardato oltre 3 milioni di persone in Italia, con un incremento del 3,1% rispetto all’anno precedente. 

Tuttavia, ancora oggi, molti malati oncologici non sanno di poter usufruire dell’indennità di accompagnamento.

Vuoi conoscere i requisiti per ottener l’indennità di accompagnamento e l’ammontare dei nuovi importi aggiornati?

L’articolo che segue contiene i chiarimenti che cerchi.


Indennità di accompagnamento. Che cos’è?

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica di natura assistenziale istituita con la legge n. 18 dell’11 febbraio 1980.

Tale indennità è prevista in favore dei soggetti che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua.

Indennità di accompagnamento. A quanto ammonta l’importo mensile versato dall’INPS?

Per quanto riguarda l’importo dell’indennità per il 2021 è pari ad 522,10 euro mensili per 12 mensilità.

L’importo viene usualmente aggiornato sulla base dei valori Istat.

Indennità di accompagnamento. I requisiti per ottenere il riconoscimento.

L’indennità di accompagnamento non è soggetta né a limiti di età, né a requisiti reddituali.

Spetta a chi:

è totalmente inabile al 100% per infermità fisiche e/o psichiche;

è impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che abbia bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita;

è cittadino italiano, oppure cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, oppure cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;

risiede stabilmente ed abitualmente sul territorio nazionale. 

Occorre specificare che coloro i quali hanno più di 65 anni o meno di 18 anni, in presenza dei requisiti indicati, possono beneficiare dell’indennità di accompagnamento a condizione che abbiano delle difficoltà persistenti a svolgere dei compiti o delle funzioni tipiche per la loro età.

Inoltre, a decorrere dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Invero, la prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Chi sono i soggetti esclusi?

Sono, invece, esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  • siano ricoverati gratuitamente in istituto o ente pubblico a carico dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Va tuttavia precisato che la richiamata prestazione, inoltre, puo’ spettare anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, nonostante la previsione contraria della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 comma 3, ma sempre che la parte interessata dimostri che

le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Cass. 2 febbraio 2007 n. 2770

Casi particolari: i malati oncologici.

L’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta ai malati oncologici che effettuano il trattamento chemioterapico.

Abbiamo approfondito il tema anche in un altro articolo.

Com’è noto tale terapia, pur non escludendo di per sé la capacità di deambulare, comporta effetti collaterali immediati, seppur limitati alla fase della terapia stessa, quali enorme debolezza e, più genericamente, gravissimi disagi che determinano, normalmente, la necessità di assistenza per il compimento degli atti ordinari della vita.

Tuttavia, non si tratta di un automatismo, poiché il richiedente dovrà presentare idonea certificazione medica attestante gli effetti invalidanti della chemioterapia.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito che

le persone affette da patologie oncologiche e debilitate dalla chemioterapia possono ottenere l’indennità di accompagnamento

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10212/2004

Pertanto, l’indennità di accompagnamento è un beneficio che può essere riconosciuto anche a fronte di brevi periodi di inabilità, infatti nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto ad indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi.

Decorrenza e modalità di pagamento dell’Indennità di accompagnamento.

Come anticipato, l’indennità di accompagnamento viene erogata per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo dalla data di riconoscimento. 

Per questa indennità non è previsto un diritto alla tredicesima.

L’iter amministrativo per richiedere l’indennità di accompagnamento.

Per beneficiare dell’indennità di accompagnamento è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale effettuato presso le Commissioni Mediche istituite territorialmente dall’INPS ed il rilascio del relativo verbale sanitario contenente la valutazione.

A tal fine, il cittadino deve acquisire dal medico di base il c.d. certificato medico telematico, ovvero un certificato introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all’INPS.

Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato con accesso al portale tramite PIN.

In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Posso impugnare la risposta negativa dell’INPS? Entro quale termine?

In caso di diniego amministrativo è possibile presentare ricorso giudiziale avverso il verbale sanitario negativo.

Il termine entro cui si può esperire l’azione è di sei mesi dal ricevimento del verbale di accertamento.

La giurisdizione appartiene al tribunale civile in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente, ovvero il tribunale del luogo in cui ha la residenza il ricorrente.

La procedura giudiziale per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento è stata rinnovata a decorrere dal 1° gennaio 2012 dagli artt. 445 bis e seguenti del codice di procedura civile. 

Si tratta di una modifica normativa rilevante nell’ambito dei diritti soggettivi fondamentali in quanto ha reso applicabile alla materia assistenziale l’istanza di accertamento tecnico preventivo (per brevità ATP) che prevede una procedura più snella e di rapida definizione.

Con il ricorso, l’Avvocato patrocinante chiede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per una nuova valutazione della sussistenza o meno dei requisiti sanitari.

Successivamente il CTU trasmette una bozza della relazione medica per poi depositarla in Tribunale.

All’esito del procedimento, il Giudice emetterà il decreto con cui omologa l’accertamento del requisito sanitario positivo, in caso di successo, oppure negativo.

La liquidazione dell’indennità di accompagnamento da parte dell’INPS: il modello AP70.

Una volta concluso l’iter amministrativo o giudiziale con l’accertamento positivo dei requisiti sanitari e il conseguente riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, il cittadino può compilare e trasmettere all’Istituto previdenziale il modello AP70 e richiedere la liquidazione della prestazione.

Il modello Ap70 va inviato entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. Tuttavia, questo non è un termine perentorio, visto che il cittadino avrà diritto agli arretrati a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. È importante comunque che l’invio non avvenga oltre il decimo anno visto che scatterebbe la prescrizione. 

Il modello Ap70 deve essere trasmesso telematicamente attraverso la piattaforma disponibile sul sito ufficiale dell’Inps. A Tal fine il cittadino può:

  • operare in maniera autonoma, possedendo il Pin Inps o le credenziali SPID.
  • rivolgersi ad un patronato o ad una associazione di categoria degli invalidi così da beneficiare dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Dall’invio del modello AP70 i tempi per il pagamento delle prestazioni economiche oscilla tra i 60/90 giorni a partire dal momento di invio della richiesta.

Vuoi parlare con un esperto o avere maggiori informazioni?

Avvertenze

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali, nonché delle attività oggetto di studio. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica che andrà trattata caso per caso. 

Photo by Brett Meliti on Unsplash

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