Invalidità civile e handicap: se l’inps non mi convoca alla visita medica?

Se hai presentato la domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile o della legge 104/1992 e non sei mai stato convocato alla visita medico legale, devi sapere che nei successivi 120 giorni, puoi presentare direttamente il ricorso in Tribunale, evitando così di imbatterti in lungaggini amministrative e meccanismi burocratici che ti fanno perdere tempo senza portare risultati.

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Hai presentato una domanda all’Inps per il riconoscimento di un handicap o dell’invalidità civile?

Sono passati mesi e l’Inps non ti convoca alla visita medica?

In questo articolo troverai indicazione sul tuo diritto ad essere visitato dall’Inps.

Se hai presentato la domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile o della legge 104/1992 e non sei mai stato convocato alla visita medico legale, devi sapere che nei successivi 120 giorni, puoi presentare direttamente il ricorso in Tribunale.

La vicenda

Un invalido presentava domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento del suo diritto all’invalidità civile, nello specifico all’indennità di accompagnamento. 

Tuttavia, nei mesi successivi, l’Inps non lo convocava all’usuale visita medica che si tiene presso le proprie commissioni per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari.

L’invalido decideva quindi di sollecitare l’istituto previdenziale dapprima telefonicamente e poi attraverso e-mail, ma non riceveva alcuna risposta.

Rimasto senza risposta, presentava ricorso al Giudice del lavoro.

La visita medica ordinata dal Tribunale

Va precisato che dall’entrata in vigore della Legge n. 102/2009, l’intero procedimento amministrativo in materia di invalidità è di competenza dell’INPS.

Tale procedimento prevede dei necessari tempi di definizione. La Circolare Inps n. 131 del 28.12.2009 e la Determinazione n. 1 del 25.01.2011 confermano indirettamente una durata massima di 120 giorni del procedimento amministrativo. Di conseguenza, l’invalido avrà diritto a rivolgersi al Tribunale competente per la tutela dei propri diritti dopo il decorso infruttuoso di tale termine.

Nella Circolare Inps n. 131 del 28.12.2009 si legge che la razionalizzazione del flusso procedurale richiede di prevedere una soglia massima di

120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Termine confermato anche nella Determinazione n. 1 del 25.01.2011 in cui si precisa che

è di 120 giorni il termine per la definizione della totalità delle pratiche e definizione immediata per i malati oncologici.

Per tale ragione, con ordinanza del 19 dicembre 2020, il Tribunale di Roma ha nominato un consulente tecnico d’ufficio per valutare la sussistenza del diritto all’invalidità civile, senza dover attendere prima la visita dell’Inps.

Conclusioni

Il soggetto che richiede il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile o della legge 104/1992, decorsi quattro mesi dalla domanda può proporre una mirata azione legale.

Inoltre, grazie all’entrata in vigore nel 2013 dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) i tempi di definizione del giudizio sono più rapidi e garantiscono, nel caso in cui sussistano i presupposti, un risultato certo e concreto.

Hai una problematica simile e vuoi parlare con un esperto o avere maggiori informazioni?

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 


Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Elena Koycheva on Unsplash

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