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Una domanda che torna spesso è quella legata alla possibilità di mettere le telecamere se la badante è in casa.
Avere un lavoratore in casa è tanto un grande aiuto quanto un pensiero. Molto spesso i timori si legano alla circostanza che in casa sono custoditi i nostri beni o che i nostri affetti condividono tali spazi con dei lavoratori che si conoscono da poco tempo.
A fare chiarezza sono intervenuti sia l’Ispettorato del Lavoro che il Garante della privacy.
In breve
Nel presente articolo si indicheranno le linee guida per l’installazione delle telecamere all’interno della casa.
Indice
Come precisato anche nell’articolo Telecamere sul lavoro senza accordo sindacale. Reato?, l’installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro senza l’assenso sindacale o della Direzione Territoriale del Lavoro, può portare ad una condanna penale.
Obbligo previsto anche dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori al fine di evitare che i lavoratori subiscano un continuo controllo sulla loro attività, in ogni momento al pari di un orwelliano grande fratello.
Il diritto alla privacy sul posto di lavoro è un diritto indisponibile, ragione per la quale non può essere sufficiente la firma di un’informativa da parte del lavoratore, ma si rende necessario l’assenso dei sindacati o della Direzione Territoriale del Lavoro.
Tuttavia, esistono delle eccezioni.
Il rapporto di lavoro domestico si caratterizza per il tipo di attività svolta, l’ambiente lavorativo (all’interno di una abitazione) e per la particolare natura del datore di lavoro (una persona fisica e/o la sua famiglia).
Sulla base di queste premesse, partendo dal dato che il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa, è l’Ispettorato del lavoro stesso a chiarire come il rapporto di lavoro domestico sia sottratto alla tutela dello Statuto dei lavoratori.
Ciò, tuttavia, non equivale a dire che il lavoratore domestico non sia tutelato o che il datore di lavoro non sia tenuto al rispetto del diritto alla riservatezza del lavoratore.
Come anticipato, il lavoro domestico non è sottratto al rispetto dell’ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza. Di conseguenza, si renderà necessario il consenso preventivo ed il connesso obbligo informativo nei confronti del lavoratore.
Di conseguenza, per non incorrere in sanzioni, il datore di lavoro sarà tenuto ad avvisare della presenza di telecamere ed a fornire un’informativa sull’utilizzo dei dati del lavoratore.
Si conferma nuovamente la peculiarità del rapporto di lavoro domestico, per il quale vigono regole particolari a bilanciamento dei diritti del lavoratore e delle esigenze familiari del datore di lavoro.
In merito, si ricorda che tra le peculiarità vi è anche la possibilità per il datore di lavoro di licenziare in assenza di alcuna motivazione.
Pertanto, all’eventuale immotivato rifiuto di sottoscrivere l’informativa e prestare il proprio consenso, potrebbe seguire anche il licenziamento.
Resta chiaramente sempre fermo per la colf o la badante il diritto al preavviso.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una specifica consulenza legale.
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