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L’installazione di telecamere sul luogo di lavoro è sempre lecita?
Cosa succede se non c’è un accordo sindacale alla base?
Come noto, l’installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro è sanzionata e costituisce reato quando non anticipata dall’assenso sindacale o da un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro.
La Corte di Cassazione, Sezione Penale, chiarisce gli elementi che possono escludere il reato in caso di installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro.
Indice
Il titolare di una ditta ha subito un giudizio ed una condanna penale per aver installato delle telecamere all’interno dell’azienda senza aver richiesto l’accordo delle rappresentanze sindacali aziendali o dell’Ispettorato.
L’imprenditore ha impugnato in Cassazione la condanna subita, affermando che le telecamere non erano finalizzate al controllo a distanza dei dipendenti. Le aveva invece installate per costituire dei sistemi difensivi posti a tutela del patrimonio aziendale.
Secondo la Cassazione non si configura reato quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale. Questo anche se installato sul luogo di lavoro senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione dell’Ispettorato.
Tuttavia, la Cassazione precisa che l’installazione delle telecamere debba essere:
strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.
Cass. Penale, Sentenza n. 3255 del 27.01.2021
Nel caso di specie, la Cassazione ha valorizzato la circostanza che le telecamere installate dal titolare del negozio, essendo puntate sulla cassa e gli scaffali, non potevano ritenersi poste a controllo dell’ordinaria attività lavorativa.
La sentenza in commento ricorda come l’installazione di un impianto di videosorveglianza è lecita anche in assenza di accordi con i sindacati solo qualora:
Sul punto è utile ricordare come l’installazione della videosorveglianza sul posto di lavoro è ammessa solo se impiegata per:
Per richiedere la preventiva autorizzazione, se non sulla base di un accordo sindacale, le aziende dovranno presentare apposita istanza utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Se gli impianti sono installati per motivi di “sicurezza sul lavoro” l’istanza deve essere corredata dagli estratti del DVR e la conservazione dei dati dovrà rispettare le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e prevedere la nomina di un incaricato della gestione dei dati registrati.
É poi necessaria la preventiva informazione ai lavoratori e la presenza di un cartello informativo esposto sui luoghi di lavoro.
Si ricorda anche che l’eventuale accordo fatto firmare ai lavoratori per l’autorizzazione all’impiego delle telecamere, non esonera il datore dal richiedere le necessarie autorizzazioni ai sindacati o alla direzione del lavoro.
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Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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