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Sei un lavoratore che si occupa di una persona con handicap grave? Hai usufruito del congedo straordinario e dei permessi della legge 104/1992 e vuoi sapere se incidono sui tuoi emolumenti o sulla tua pensione? In questo articolo approfondiremo cosa dice la normativa al riguardo.
Punti salienti
L’art. 33 comma 3 della legge 104/1992 prevedono per il lavoratore che assiste una persona affetta da handicap grave 3 giorni al mese di permesso retribuito. Mentre è previsto un congedo straordinario retribuito di due anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che assistono una persona affetta da handicap grave.
La fruizione dei permessi retribuiti mensili non ha alcuna incidenza sulla quota del TFR, sul rateo di tredicesima e sulla maturazione delle ferie. Il lavoratore ha diritto a percepire l’intera retribuzione senza trattenute.
La normativa sulla fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n.151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011 stabilisce che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Pertanto nei giorni di congedo straordinario per assistere il familiare con la legge 104 art. 3 comma 3, non maturano ferie, rateo tredicesima e quota TFR, che saranno calcolati in base all’effettivo lavoro prestato.
Nei due anni di fruizione del congedo straordinario retribuito e le assenze dovute ai permessi della legge 104/1992 i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa, valida ai fini della misura e del calcolo.
Ai fini pensionistici non si perde nulla.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Austin Kehmeier on Unsplash
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