L’incidenza dei congedi e permessi della legge 104/1992 sulla pensione, ferie e TFR di chi li assiste

Congedi e permessi della legge 104/1992 - Studio Legale Rosetta

Share:

Sei un lavoratore che si occupa di una persona con handicap grave? Hai usufruito del congedo straordinario e dei permessi della legge 104/1992 e vuoi sapere se incidono sui tuoi emolumenti o sulla tua pensione? In questo articolo approfondiremo cosa dice la normativa al riguardo.

Punti salienti

I permessi della legge 104/1992 e il congedo straordinario

L’art. 33 comma 3 della legge 104/1992 prevedono per il lavoratore che assiste una persona affetta da handicap grave 3 giorni al mese di permesso retribuito. Mentre è previsto un congedo straordinario retribuito di due anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che assistono una persona affetta da handicap grave. 

L’incidenza dei permessi retribuiti sul TFR, sulla tredicesima e sulle ferie

La fruizione dei permessi retribuiti mensili non ha alcuna incidenza sulla quota del TFR, sul rateo di tredicesima e sulla maturazione delle ferie. Il lavoratore ha diritto a percepire l’intera retribuzione senza trattenute.

L’incidenza del congedo straordinario retribuito sul TFR, sulla tredicesima e sulle ferie

La  normativa sulla fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n.151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011 stabilisce che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Pertanto nei giorni di congedo straordinario per assistere il familiare con la legge 104 art. 3 comma 3, non maturano ferie, rateo tredicesima e quota TFR, che saranno calcolati in base all’effettivo lavoro prestato.

L’incidenza dei permessi e del congedo straordinario retribuito ai fini pensionistici

Nei due anni di fruizione del congedo straordinario retribuito e le assenze dovute ai permessi della legge 104/1992 i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa, valida ai fini della misura e del calcolo. 

Ai fini pensionistici non si perde nulla.

Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Austin Kehmeier on Unsplash

Se vuoi leggere ulteriori nostri articoli li trovi qui

SHARE

Logo Studio Legale Rosetta

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato

15 risposte

  1. Pingback: togelbet168
  2. Pingback: MDMA Crystal
  3. Pingback: yehyeh.com
  4. Pingback: 1688upx.com
  5. Pingback: slots online

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Studio Legale Rosetta Chat
Invia su WhatsApp

Per le imprese

Per i privati

Per le no profit

Per avvocati e consulenti del lavoro

Per i pratonati

Per l'organizzazione di convegni o eventi formativi

Servizi e Collaborazioni

Iscriviti alla nostra newsletter

per rimanere sempre aggiornato su casi e tematiche