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Sul portale dell’Inps si torna a parlare di lavoro part-time e di permessi della legge 104.
I lavoratori part time possono usufruire liberamente dei permessi della legge 104 oppure hanno dei limiti in ragione dell’orario di lavoro ridotto?
In breve: nell’articolo che segue chiariremo come la legge tutela il diritto del lavoratore anche part time ai permessi della legge 104.
Punti salienti
Già nel 2018 l’Inps aveva affrontato il delicato tema della modalità di fruizione dei permessi della legge 104 per il lavoratore part time.
Nel 2021 l’istituto ha deciso di chiarire ulteriormente questo aspetto anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali in particolare della sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2018 n. 4069.
Abbiamo in più occasioni parlato della legge 104/1992 come strumento di tutela non solo di chi si trova in una situazione di svantaggio sociale a causa di patologie fisiche o psichiche ma anche di coloro che se ne prendono cura. Vi invito a leggere un nostro articolo L’incidenza dei congedi e permessi della legge 104/1992 sulla pensione, ferie e TFR di chi li assiste per meglio approfondire.
La normativa in esame prevede una serie di agevolazioni lavorative consistenti in permessi mensili e congedi retribuiti di cui usufruire direttamente oppure per l’assistenza delle persone affette da handicap.
Queste agevolazioni sono un vero e proprio diritto e alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali non possono essere rideterminati o riproporzionati in base all’orario di lavoro svolto. Vediamo come si è pronunciata la Cassazione e cosa ha previsto l’Inps.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che:
I permessi della legge 104/1992 sono una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost.. Tenuto conto delle finalità dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 attinenti a diritti fondamentali dell’individuo, il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.
Pertanto, chiarito che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo costituzionalmente tutelato, non può esserci discriminazione tra un lavoratore a tempo pieno ed un lavoro a tempo parziale nelle modalità di fruizione dei permessi della legge 104/1992.
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 81/2015 dispone che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
In ragione di ciò nel 2018 l’Inps ha chiarito alcuni aspetti in merito alla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 per il lavoro part-time verticale o misto e per quello orizzontale.
Mentre per quest’ultimo non è stato previsto il riproporzionamento, in caso di part-time verticale o misto, sia per i permessi che per la loro frazionabilità, il riproporzionamento avviene applicando semplici formule che potete consultare leggendo direttamente i testi del messaggio.
Nello stesso mese è possibile cumulare il congedo e i permessi, purché in giorni diversi.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso è da intendersi a sua volta come alternativa e non cumulativa nello stesso mese.
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Nel 2021 l’Inps si è occupato nuovamente di questo argomento e con la circolare in commento ha statuito che in caso di lavoro part time di tipo verticale in cui la durata del lavoro superi il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, la durata dei permessi non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50 per cento, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50 per cento restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.
La circolare ricorda, inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso.
Ti invitiamo a leggere il testo della circolare n° 45 del 19-03-2021.
Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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