Il 14 ottobre 2021 con il messaggio 3495/2021 l’Inps aveva fortemente limitato l’erogazione dell’assegno di invalidità civile condizionandone la liquidazione all’inattività lavorativa del soggetto beneficiario, a prescindere dal reddito ricavato, anche se inferiore al limite di legge.
La notizia aveva mobilitato molte associazioni di disabili che hanno chiesto l’intervento dello stato per risolvere quella che sembrava una vera e propria ingiustizia sociale.
Ci eravamo occupati dell’argomento “Se gli invalidi parziali lavorano, rimangono senza assegno” e nell’articolo che segue illustreremo quali sono stati gli sviluppi della vicenda e come stanno attualmente le cose.
L’inattività lavorativa è un requisito necessario per poter accedere all’assegno mensile di assistenza?
Punti salienti
Con il messaggio 4689 del 28 dicembre 2021, l’Inps ha comunicato che dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge 215/2021, la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile avverrà anche quando la persona richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi € 4.931,00, limite di reddito annuale.
L’assegno di invalidità civile è una provvidenza economica prevista dall’art. 13 della legge 118/1971 erogata mensilmente ai soggetti in età lavorativa riconosciuti mutilati o invalidi civili parziali.
Possono richiederla e beneficiarne cittadini italiani , comunitari, residenti in Italia ed extracomunitari, purché legalmente soggiornanti sul territorio nazionale.
Nel 2021 il valore mensile dell’assegno è di 287,09 € per tredici mensilità.
Possono beneficiare dell’assegno mensile di assistenza i soggetti tra i 18 e i 67 anni di età che posseggono i due requisiti previsti dalla legge: uno sanitario e l’altro reddituale.
Il requisito sanitario consiste nel possedere un grado di invalidità civile ricompreso tra il 74% ed il 99%.
Mentre per quanto riguarda il requisito reddituale, la legge prevede un limite di reddito annuo non superiore ad € 4.931,29.
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Nel mese di novembre avevamo parlato del messaggio INPS n. 3495 del 14 ottobre 2021 con cui l’Istituto aveva precisato che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integrava non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.
Pertanto dal 14 ottobre 2021 l’assegno mensile di assistenza è stato liquidato solo nel caso di inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
La situazione però è cambiata grazie ad un emendamento approvato in Commissione Finanze al Senato al “Decreto Fisco e Lavoro” convertito in legge 215/2021 che ha reso l’assegno mensile di assistenza compatibile con i redditi da lavoro, considerando sempre il limite annuo di € 4.931.
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