L’invalidità civile dei minori: l’indennità di frequenza

L’invalidità civile dei minori: l’indennità di frequenza - Studio Legale Rosetta

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Esiste una specifica prestazione assistenziale a tutela dei minori che presentano una condizione di salute compromessa o che sono affetti da determinate patologie.

L’indennità di frequenza è un sostegno economico previsto dall’art. 1 della legge 289/1990 in favore dei minori con disabilità che frequentano una scuola pubblica o privata.

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Che cos’è l’indennità di frequenza e come richiederla

L’indennità di frequenza è un’indennità destinata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

È una prestazione economica, erogata dietro presentazione della domanda amministrativa per la richiesta dell’invalidità civile. Per le modalità ti invito a leggere il nostro articolo Domanda amministrativa di invalidità civile: tutto quello che devi sapere.

Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni con riduzioni uditive, quindi ipoacusici, o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Quali sono i requisiti per poter ottenere l’indennità di frequenza?

I requisiti per poter beneficiare dell’indennità di frequenza sono i seguenti:

  • Età minore di 18 anni;
  • Frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • Reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente, per il 2023 € 5.391,88;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.

A quanto ammonta l’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza per il 2023 ammonta ad € 313,91 e viene erogata, nel rispetto del limite di reddito annuo personale di € 5.391,88 per un massimo di 12 mensilità. Non è prevista la tredicesima mensilità.

Nella maggior parte dei casi l’indennità di frequenza viene corrisposta per la durata della frequenza scolastica.

Se nei 3 mesi estivi il minore dovesse frequentare un altro istituto è possibile richiedere all’INPS il pagamento delle ulteriori 3 mensilità.

Compatibilità con altre prestazioni

L’indennità di frequenza non è compatibile, e quindi non è erogata quando sussistono le seguenti condizioni:

  • Qualsiasi forma di ricovero;
  • L’indennità di accompagnamento per invalido civile totale, per i ciechi totali, oppure la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • L’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Foto di Markus Spiske su Unsplash

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