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Ricopri la carica di Amministratore di una s.r.l. o altra società di capitali? Sei subentrato ad un precedente Amministratore e non ti è chiaro se quest’ultimo abbia diritto alle somme riportate nelle buste paga?
Se le cose stanno effettivamente così, riteniamo che le indicazioni dell’INPS e della Cassazione possano aiutare a chiarire questi dubbi.
Per maggiori informazioni, continua a leggere.
Prima di illustrarti nel dettaglio il contenuto delle indicazioni dell’INPS (Messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019), dobbiamo però specificarti una cosa molto importante:
La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 5944 del 25 maggio 1991, evidenziava che “la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento a effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare”;
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Come anticipato, già a partire dagli anni 90, la giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (salve alcune eccezioni, di cui parleremo tra poco).
A riprova, anche le Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 10680/1994 e Cass. n. 1793/1996) chiarivano che “in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall’organo vengono direttamente imputati alla società […]. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”, anche di lavoro subordinato.
Peraltro, nel messaggio INPS si fa rimando anche alle recente decisioni della Cassazione (cfr. le sentenze n. 18476/2014 e n. 24972/2013), secondo cui ciò che rileva è che “in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.
Diverso è invece il caso dell’Amministratore Unico della società.
L’Amministrato Unico è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina.
In questo caso, la giurisprudenza ha invero coniato un “principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico” della medesima per via dell’assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente – di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratorecome soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 24188/2006).
Parimenti, la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con riferimento all’ipotesi di unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona escluderebbe l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.
Allo stesso modo, secondo quanto riporta il Messaggio INPS, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21759/2004).
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Pertanto, con riguardo al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in favore di un Amministratore Delegato, rilievo dirimente avrà la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo (che, come noto, può essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società ovvero parziale, qualora vengano delegati limitati atti gestori).
L’INPS precisa infatti come nelle ipotesi in cui l’amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione si ritiene, pertanto, che sia esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società per detto soggetto.
Ferme le precisazioni dell’INPS, giova ricordare che, in ogni caso, nell’individuazione della natura del rapporto occorre attenersi al principio di effettività, secondo il quale il nomen iuris utilizzato e le modalità con le quali il rapporto di lavoro è stato formalizzato costituiscono solo uno degli elementi ai quali occorre fare riferimento nella valutazione complessiva della situazione contestuale e successiva alla stipulazione del contratto al fine di accertare l’oggetto effettivo della prestazione convenuta (Cass. civ. n. 18476/2014).
Pertanto, l’Amministratore che intenda far valere in giudizio dei crediti da lavoro subordinato avrà sempre l’onere di provare in modo certo l’assoggettamento – nonostante le suddette cariche sociali – al potere direttivo, di controllo e disciplinaredell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, il quale, inevitabilmente, limita la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa del dipendente (cfr. Cass. civ. n. 24972/2013, n. 18476/2013 e n. 18414/2013).
Il messaggio INPS n. 3359 si conclude così:
Tutto ciò premesso, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali (il riferimento è alle sole tipologie di cariche ritenute in astratto ammissibili) con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
DISCLAIMER
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali, nonché delle attività oggetto di studio. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica che andrà trattata caso per caso.
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