Può un semplice like su Facebook incidere sul proprio lavoro?
In quali ipotesi è legittimo sanzionare un lavoratore per la propria condotta sui social?
La Vicenda
Un Vice Commissario ordinario appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria veniva sanzionato con la sospensione dal servizio per aver messo “mi piace” (c.d. Like) ad un articolo riportante la notizia del suicidio di un detenuto avvenuto nella Casa di reclusione di Milano-Opera.
Vicenda divenuta tra l’altro di rilevante risonanza mediatica e che costava al lavoratore la temporanea esclusione dalla procedura per ottenere la promozione a Commissario del Corpo di Polizia penitenziaria.
Può un lavoratore essere sanzionato per un Like?
La risposta è affermativa, ma ad alcune condizioni.
Il T.A.R. Lombardia precisa che nel caso in esame, il comportamento posto in essere da quest’ultimo è stato ritenuto particolarmente disdicevole.
Secondo il T.A.R., il lavoratore, rivestendo un ruolo apicale all’interno dell’ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia penitenziaria, con tale grave comportamento ha disatteso fortemente:
- i doveri connessi al proprio status;
- i doveri attinenti al giuramento prestato;
- al senso di responsabilità e al contegno che ogni appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria deve tenere in qualsiasi circostanza.
Invero, l’Amministrazione valutava tale Like come una manifestazione di disprezzo della vita, dell’incolumità e della salute delle persone detenute, in violazione dei doveri degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria.
Doveri tra l’altro imposti dall’art. 54 della Costituzione per tutti coloro che esercitano funzioni pubbliche.
Secondo l’adito T.A.R. è corretto valutare l’apposizione del Like (“mi piace”) quale
inequivoca manifestazione di approvazione o compiacimento per l’evento infausto accaduto, non potendosi ragionevolmente assumere che l’inserimento del commento “mi piace” costituirebbe soltanto una manifestazione di interesse per la notizia e non necessariamente di approvazione o compiacimento.
T.A.R. Lombardia Milano (data ud. 10/11/2020 – n. 2365 del 02/12/2020)
Sul punto, il T.A.R. si richiama anche alla Cass. penale, V, 12 dicembre 2017, n. 55418 che già in precedenza aveva riconosciuto al “mi piace” una portata amplificatrice e di condivisione del contenuto veicolato sui social network.
Il Giudice Amministrativo può valutare il merito delle scelte dell’Amministrazione?
Secondo il T.A.R. le sanzioni disciplinari costituiscono
espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che per violazione delle norme procedurali o in alcune ipotesi limite di eccesso di potere, sotto il profilo della abnormità e del travisamento dei fatti, nella specie non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 4 marzo 2020, n. 1580; 15 gennaio 2020, n. 381; 20 settembre 2018, n. 5473). Ne discende che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà (cfr., Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2020, n. 381).
T.A.R. Lombardia Milano (data ud. 10/11/2020 – n. 2365 del 02/12/2020)
Conclusioni
La decisione si annota per aver confermato l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale al “mi piace” si riconosce una manifestazione di approvazione, avente portata amplificatrice e di condivisione del contenuto veicolato sui social network, con conseguente legittimità e proporzionalità della successiva sanzione disciplinare.
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