In quali ipotesi le commissioni di intermediazione sono nulle?

In questo articoli si commenta la recente pronuncia del TAR di Roma che ha confermato la sospensione inflitta ad un appartenente del Corpo di Polizia penitenziaria per aver posto un mi piace su Facebook ad una notizia relativa al suicidio di un detenuto

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La Vicenda

Un lavoratore stipulava un contratto di finanziamento (una cessione del quinto) per un importo complessivo di € 40.320,00 da rimborsare in n. 120 rate. In tale importo erano ricomprese anche delle commissioni di intermediazione pari ad € 3.427,20.

Con ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, preceduto da reclamo non soddisfatto, il lavoratore contestava la nullità delle commissioni di intermediazione in ragione della nullità della relativa clausola, in quanto la conclusione del contratto sarebbe avvenuta mediante interposizione di un soggetto che ha operato quale “procuratore” della Banca, dunque in stretto collegamento con essa, in aperta violazione dell’art. 2 D.P.R. 287/2000 e, successivamente, dell’art. 128 sexies T.U.B., i quali sanciscono il principio dell’indipendenza dell’intermediario del credito.

In quali ipotesi le commissioni di intermediazioni sono nulle?

Secondo la recente decisione del Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario (Decisione N. 1720 del 05 febbraio 2020) deve trovare conferma l’orientamento secondo cui:

Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell’intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell’individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile alla impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest’ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all’omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento”.

Collegio di Coordinamento ABF, dec. n. 26526 del 2019

Conclusioni

La decisione si annota per aver confermato l’indirizzo arbitrale secondo cui all’omesso esercizio da parte della Finanziaria del dovere di non adibire un proprio mediatore ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento dovrà seguire l’obbligo alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di commissioni di intermediazione.

Inoltre, qualora si dia prova del danno subito, potrà altresì riconoscersi il risarcimento del danno derivato dall’impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose.

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