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Il passeggero ha diritto all’indennizzo per ritardo o cancellazione del volo anche in caso di sciopero

Antonio Rosetta by Antonio Rosetta
Ottobre 28, 2021
in Class action ed azioni collettive
Reading Time: 4 mins read
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Il passeggero ha diritto all’indennizzo per ritardo o cancellazione del volo anche in caso di sciopero - Studio Legale Rosetta

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE il passeggero ha diritto all’indennizzo per ritardo o cancellazione del volo anche in caso di sciopero. 

In breve
La Corte di Giustizia Europea stabilisce il diritto all’indennizzo in favore del passeggero anche in caso di sciopero.

Punti salienti

  • Il negato imbarco a causa dello sciopero
  • Il caso esaminato dalla corte di giustizia UE
  • Lo sciopero non impedisce l’indennizzo in caso di ritardo o cancellazione del volo

Il negato imbarco a causa dello sciopero

Lo sciopero del personale di una compagnia aerea, per solidarietà con i lavoratori della società madre, non è una circostanza eccezionale. Secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia del 6 ottobre 2021, in caso la cancellazione del volo a causa dello sciopero dei dipendenti della compagnia aerea, il passeggero avrà quindi diritto al risarcimento.

Il Regolamento Europeo n. 261/2004 prevede infatti che ipotesi di cancellazione del volo o ritardo prolungato oltre le 3 ore, oltre al diritto al rimborso del biglietto aereo ed a ricevere l’assistenza da parte della compagnia aerea, i passeggeri hanno diritto anche ad una compensazione pecuniaria forfettaria (in altri termini, un risarcimento per un importo variabile dai 250 ai 600 euro in base al tipo di viaggio e se la tratta superi o meno un certo chilometraggio).

Tuttavia, lo stesso regolamento europeo stabilisce che tale risarcimento non è dovuto se il passeggero sia stato informato per tempo, – ad esempio se informato della cancellazione almeno 2 settimane prima – o nel caso in cui il vettore dimostri che la cancellazione o il ritardo siano dovute a circostanze eccezionali che – non si sarebbero comunque potute evitare – anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il caso esaminato dalla corte di giustizia UE

Ad un passeggero di un volo, con tratta da Salisburgo a Berlino, gli veniva negato l’imbarco per via di uno sciopero. Nello specifico perché il personale di cabina di Eurowings aveva aderito e prolungato a uno sciopero indetto dai lavoratori della Lufthansa (società madre). Il prolungamento del periodo di sciopero, che era continuato anche senza preavviso, nonostante fosse stato raggiunto un accordo con Lufthansa. 

Per tale ragione, il viaggiatore chiedeva al Tribunale di Salisburgo la compensazione pecuniaria di 250 euro, respinta dal tribunale trattandosi di “circostanza eccezionale”. I giudici di appello, tuttavia, prima di decidere, si sono rivolti alla Corte di Giustizia Europea per raggiungere un’interpretazione coerente di circostanza eccezionale per tutti gli stati dell’Unione Europea.

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Lo sciopero non impedisce l’indennizzo in caso di ritardo o cancellazione del volo

Secondo la Corte di Giustizia UE per circostanze eccezionali si devono intendere le cattive condizioni meteorologiche, un guasto al motore dovuto non a cattiva manutenzione ma ad un fatto imprevisto o la chiusura dell’aeroporto o dello spazio aereo. 

In caso di sciopero, la Corte di Giustizia Europea ha poi distinto tra gli scioperi esterni all’attività della compagnia aerea, per i quali non si ha diritto al risarcimento, e gli scioperi interni per i quali invece si ha diritto al risarcimento. Gli scioperi esterni sono quelli, ad esempio, i movimenti di sciopero seguiti dai controllori di volo, dal personale di un aeroporto o gli scioperi dei dipendenti per vicende che possono essere soddisfatte solo dalle autorità pubbliche. Tali scioperi non permettono il risarcimento poiché sfuggono al controllo effettivo della compagnia aerea. 

Diversamente, in caso di sciopero interno, si pensi lo sciopero dei dipendenti destinato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali. Pur rappresentando un momento conflittuale dei rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro, lo sciopero deve essere visto come un evento inerente al normale esercizio dell’attività imprenditoriale della compagnia aerea. Di conseguenza, deve considerarsi circostanza prevedibile e non eccezionale, con conseguente diritto al risarcimento in favore del passeggero.

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by yousef alfuhigi on Unsplash

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Antonio Rosetta

Antonio Rosetta

Antonio è un Avvocato specializzato in diritto del lavoro ed in diritto civile. Scrive di class action, prove digitali ed approfondisce i temi legali all'evoluzione del mondo del lavoro.

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