Share:
Punti salienti
L’Autorità ha accertato che le due società hanno attuato una pratica aggressiva. In particolare, nella fase di creazione dell’account, Google pre-imposta l’accettazione da parte dell’utente al trasferimento e/o all’utilizzo dei propri dati per fini commerciali. Questa pre-attivazione consente il trasferimento e l’uso dei dati da parte di Google, una volta che questi vengano generati, senza la necessità di altri passaggi in cui l’utente possa di volta in volta confermare o modificare la scelta pre-impostata dall’azienda.
Nel caso di Apple, invece, l’attività promozionale è basata su una modalità di acquisizione del consenso all’uso dei dati degli utenti a fini commerciali senza prevedere per il consumatore la possibilità di scelta preventiva ed espressa sulla condivisione dei propri dati. Questa architettura di acquisizione, predisposta da Apple, non rende possibile l’esercizio della propria volontà sull’utilizzo a fini commerciali dei propri dati. Dunque, il consumatore viene condizionato nella scelta di consumo e subisce la cessione delle informazioni personali, di cui Apple può disporre per le proprie finalità promozionali effettuate in modalità diverse.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha recentemente comunicato la chiusura di due istruttorie nei confronti di Google Ireland Ltd. (provv. 16 novembre 2021, PS11147 – Google Drive-Sweep 2017) e di Apple Distribution International Ltd (provv. 9 novembre 2021, PS11150 – ICloud).
Nello specifico, l’AGCM ha elevato alle due società sanzioni per un importo complessivo pari a 10 milioni ciascuna, dopo aver accertato, in particolare, le seguenti violazioni del Codice del Consumo:
I provvedimenti in questione offrono diversi spunti concreti circa le impostazioni da adottare nella documentazione fornita all’utente a supporto dell’erogazione di servizi, oltre alla corretta raccolta e gestione dei consensi per finalità di marketing e profilazione.
In particolare, con riferimento alle carenze informative riscontrate nella documentazione preposta all’erogazione dei servizi (es. termini e condizioni d’uso, privacy policy, etc.) e resa ad un utente che si registra creando un proprio account o accede ad un servizio che non comporta la creazione di un account, l’AGCM indica alcuni elementi essenziali:
Con riferimento invece alla pratica consistente nella preimpostazione del consenso alla cessione dei dati personali degli utenti a fini commerciali, l’AGCM osserva che tale comportamento menoma la libertà del consumatore di scegliere liberamente come far utilizzare i propri dati ed è pertanto idonea a far assumere al consumatore decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato
L’AGCM pone l’attenzione su alcuni elementi essenziali che interessano le modalità di raccolta e gestione dei consensi per finalità commerciali e profilazione. In particolare:
Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Lo Studio Legale Rosetta è un punto di riferimento nella tutela del lavoro e della invalidità. Il nostro gruppo di professionisti è in grado di assicurarti un servizio legale accessibile e di alto livello.
© Copyright 2024 Studio Legale Rosetta
P. Iva 11891371004
5 risposte