Il Tribunale di Savona conferma il diritto al rimborso delle commissioni da Cessione del Quinto

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Durante l’estate i finanziamenti con Cessione del Quinto (dello stipendio o della pensione) sono stati oggetto di riforma con la recente Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 25.5.2021, n. 73, entrata in vigore il 25.7.2021. La nuova disciplina conferma la decisione della Corte di Giustizia UE sul diritto al rimborso di tutte le commissioni in caso di estinzione anticipata o rinnovo del finanziamento. Ne abbiamo già parlato in Rimborso Cessione del Quinto. La guida. Tuttavia, la riforma non si è limitata ad indicare che per i nuovi finanziamenti, se estinti anticipatamente, si avrà diritto al rimborso di tutte le commissioni, ad eccezioni delle imposte (le tasse) già versate, ma è andata oltre.

Nella riforma si legge che

alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Questa dicitura portava i primi commentatori a ritenere che il consumatore avrebbe avuto diritto al rimborso di tutte le commissioni solo per i nuovi finanziamenti. Per i finanziamenti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021, si applicherebbe la vecchia interpretazione sfavorevole ai consumatori.

Il Tribunale di Savona ha tuttavia escluso che si potesse acconsentire ad una tale compressione dei diritti dei consumatori.

In breve

In questo articolo chiariremo le motivazioni del Tribunale di Savona espresse a tutela dei diritti dei consumatori.

Indice

Che cos’è il rimborso della Cessione del Quinto?

La Cessione del Quinto è un finanziamento previsto appositamente per i lavoratori dipendenti e i pensionati con rimborso a rate mediante trattenuta in busta paga o sulla pensione. Si chiama Cessione del Quinto poiché la rata non può essere superiore ad un quinto del tuo stipendio o della tua pensione. Tale rata mensile è costituita in parte dal rimborso del prestito erogato ed in parte dalle commissioni bancarie.

Al pari di come può avvenire con un contratto di assicurazione interrotto in anticipo, se estingui anticipatamente o rinnovi la Cessione del Quinto, la Finanziaria deve restituirti il costo del finanziamento in misura proporzionata alla minore durata del contratto, come confermato dalla giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Ad esempio, se il termine di conclusione del finanziamento era previsto a gennaio 2022 ed hai deciso di estinguere a gennaio 2020, la finanziaria dovrà restituirti quanto hai pagato a titolo di interessi e commissioni bancarie per il periodo dal gennaio 2020 al gennaio 2022. La ragione del diritto alla restituzione sta nel fatto che non usufruirai dei servizi per i quali hai al tempo pagato una commissione (vedi ad es. le commissioni di gestione del conto).

Tuttavia, molto spesso il lavoratore o il pensionato non viene adeguatamente informato e non sa che la finanziaria è tenuta a rimborsare specifici costi che quest’ultimo ha pagato anticipatamente per tutto il periodo stabilito nel contratto. Pertanto, devi sapere che se sei un lavoratore dipendente o un pensionato e hai estinto anticipatamente, rinnovato o rinegoziato prima della scadenza naturale tale finanziamento, è molto probabile che tu abbia diritto ad un rimborso.

Le modifiche apportate dal Decreto Ristori bis?

Il decreto Ristori bis, oggetto di recente Legge di conversione n. 106/2021, entrata in vigore il 25.7.2021, ha previsto una particolare previsione che secondo alcuni primi commentatori avrebbe portato ad escludere il diritto al rimborso di tutte le commissioni. L’idea sarebbe quella secondo cui, prima del 25 luglio 2021, non si applicherebbe la vecchia disciplina, come interpretata dalla Corte di Giustizia, ma si applicherebbe la vecchia disciplina come interpretata alla data della sottoscrizione.

È complesso ma un esempio ci può venire in aiuto. Secondo questa interpretazione 2 persone che hanno sottoscritto alla medesima data un finanziamento, ad es. nel gennaio 2015, subirebbero un diverso trattamento in base alla data di estinzione anticipata.

Il primo soggetto se dovesse aver estinto anticipatamente prima il 25 luglio 2021, ad es. nel 2018, e promosso azione, probabilmente avrebbe visto riconoscersi il rimborso di tutte le commissioni. Il secondo soggetto, invece, se dovesse estinguere anticipatamente il finanziamento dopo il 25 luglio 2021 o se dovesse promuovere un’azione dopo tale data, vedrebbe riconosciuto solo alcune delle commissioni.

 Tale interpretazione viene esclusa dal Tribunale di Savona, con sentenza n. 680/2021 del 15 settembre 2021.

La decisione del Tribunale di Savona ed il diritto al rimborso di tutte le commissioni

Nonostante la recente riforma, il Tribunale di Savona conferma il diritto dei consumatori che abbiano estinto, rinnovato o rinegoziato la Cessione del Quinto a veder rimborsate tutte le commissioni, senza alcuna distinzione. Restituzione che dovrà avvenire in misura proporzionata alla c.d. “vita residua” del finanziamento. Chi estingue a metà finanziamento avrà un rimborso maggiore rispetto a chi lo estingue a poche rate dalla fine.

Secondo il Tribunale esclude fermamente che si possa non applicare “ai contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25 luglio 2021 del principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento” deve essere restituita. Secondo il Giudice “affermare il contrario come alcuni dei primi commentatori pure sembrano fare, genera un evidente contraddizione, poiché finisce per attribuire all’art. 125 sexies TUB, nella sua versione antecedente, una portata molto diversa da quella della direttiva di cui, cià nondimeno, costitutiva recepimento ed attuazione. Genera inoltre una palese quanto inammissibile frizione con l’ordinamento europeo”.

Su tali basi il Giudice impone una lettura del nuovo art.125 sexies TUB più attenta e armonica rispetto alla Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia. A conferma di tale lettura, richiama inoltre il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 octies non può che riferirsi esclusivamente ai commi 2 e 3 dell’art. 125 sexies T.U.B., ponendosi altrimenti in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Secondo il Giudice, una tale interpretazione è così necessaria, da non richiedere neppure una nuova interpretazione da parte della Corte di Giustizia Europea (CGUE). Ciò, in quanto, eventuali limiti temporali di applicazione dell’interpretazione della sentenza della CGUE possono essere imposti solo se presenti proprio nella medesima sentenza della Corte Europea.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Savona si pone in modo coerente con la giurisprudenza sino ad ora espressa in materia di rimborso delle commissioni della Cessione del Quinto, confermando dunque il diritto al rimborso di tutte le commissioni in caso di estinzione anticipata, rinnovo o rinegoziazione di una Cessione del Quinto. 

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

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