Il caso Vinted. Perché secondo l’Antitrust l’app deve sospendere la pubblicità?

Il caso Vinted. Perché secondo l’Antitrust l’app deve sospendere la pubblicità? - Studio Legale Rosetta

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Vinted è una società di diritto lituano che opera tramite sito internet ed app per la compravendita dell’usato.

Tuttavia, secondo l’Antitrust la piattaforma di e-commerce di articoli usati utilizzerebbe dei messaggi pubblicitari ingannevoli in quanto messaggi come “zero commissioni” si pongono in contraddizione col fatto che a pagare il servizio in realtà è l’acquirente. 

Indice

Le difese di Vinted

VINTED emerge innanzitutto che, ad avviso del professionista, le comunicazioni commerciali utilizzate per promuovere la propria piattaforma sarebbero corrette in quanto corrisponderebbe a verità il fatto che “vendere su Vinted non prevede alcuna commissione né l’acquisto di servizi aggiuntivi”.

Secondo VINTED, difetterebbero, nel caso di specie, i presupposti per l’adozione di un provvedimento cautelare, in quanto:

  • per l’utilizzo della Piattaforma in qualità di venditore (creazione di inserzioni e vendita di articoli) non sarebbero previsti costi, né commissioni;
  • i claim oggetto del presente procedimento sarebbero chiaramente indirizzati solo ed esclusivamente ai venditori e quindi perfettamente leciti e corretti;
  • la commissione relativa alla c.d. “Protezione Acquisti”, pari a € 0,70 oltre il 5% del prezzo dell’articolo acquistato, sarebbe addebitata solo agli acquirenti e per le sole transazioni concluse tramite i servizi integrati di pagamento resi disponibili sulla Piattaforma;
  • i servizi aggiuntivi messi a disposizione dei venditori a titolo oneroso (e.g. Armadio in evidenza e Vinted Boost) sarebbero del tutto opzionali;
  • tramite i Servizi di spedizione, VINTED offrirebbe prezzi competitivi per l’utilizzo dei servizi forniti da UPS e Poste Italiane a vantaggio dei suoi utenti, ferma restando la possibilità per i venditori di indicare una c.d. “spedizione personalizzata”;
  • il costo dei Servizi di spedizione e il calcolo relativo all’ammontare della Protezione Acquisti sarebbe mostrato agli acquirenti in ciascuna inserzione, nonché nella pagina di riepilogo prima di procedere al pagamento;
  • non risulterebbe un solo caso, né nel fascicolo istruttorio né tra quelli di cui la Società abbia conoscenza, di utenti bloccati o sospesi a causa di contestazioni in merito a quanto sopra.

In merito alle specifiche misure proposte, VINTED ha dichiarato che intende impegnarsi a:

  • modificare le comunicazioni pubblicitarie online con l’obiettivo di chiarire ulteriormente le affermazioni inerenti ai profili di “gratuità”.

Le conclusioni dell’Antitrust

Invero, le modalità pubblicitarie utilizzate dal professionista, anche quelle relative ai messaggi che contengono il riferimento alla figura del venditore e/o all’atto di vendere (“Il bello è che vendi senza commissioni”, “Scarica l’app e vendi senza commissioni”), sono comunque tali da enfatizzare decettivamente la pretesa di gratuità della compravendita realizzata attraverso la Piattaforma e quindi l’assenza di commissioni che caratterizzerebbe le transazioni svolte online.

Secondo l’Autorità in questo modo si ometterebbe di indicare l’esistenza di costi a carico dei consumatori acquirenti, anch’essi destinatari dei messaggi volti a promuovere la piattaforma VINTED e/o che si accingono a effettuare operazioni di acquisto tramite app.

Pertanto, secondo l’Antitrust tali messaggi non indicherebbero chiaramente, come invece dovrebbero, la circostanza che gli acquisti su VINTED siano in realtà soggetti all’applicazione di commissioni da parte della Piattaforma e che gli utenti-acquirenti sono tenuti al pagamento di commissioni e spese per ogni transazione online.

Per tali ragioni, L’Antitrust disponeva la sospensione provvisoria di ogni attività diretta alla diffusione di messaggi pubblicitari e informazioni ingannevoli ed omissive relativi alla gratuità o all’assenza di commissioni (o espressioni similari) per i consumatori delle operazioni di compravendita realizzate sulla piattaforma www.vinted.it

Il commento: le informazioni devono essere fornite subito ai consumatori

L’Autorità Garante ricorda come il Codice del Consumo ponga a tutela della libertà di scelta del consumatore l’obbligo per il professionista di fornire sin dal primo contatto di tutte le informazioni utili ad assumere delle decisioni di natura commerciale in modo consapevole. In particolare, ove il professionista intenda promuovere un servizio evidenziando i costi del medesimo ed enfatizzando la gratuità e l’assenza di commissioni è ininfluente che magari sul sito web si spieghino i reali costi, poiché in quel caso il consumatore è oramai stato agganciato.

Ciò in quanto una volta intervenuto il c.d. “aggancio pubblicitario” del consumatore in base al claim sulla gratuità, il solo fatto che sia indotto a consultare il sito per ottenere ulteriori informazioni, semplicemente aumenta la possibilità che faccia altri acquisti più che ricerchi migliori informazioni sull’effettiva o meno gratuità.

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

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