Firmare la busta paga equivale a confermare il pagamento dello stipendio?

In questo articoli si commenta la recente pronuncia del TAR di Roma che ha confermato la sospensione inflitta ad un appartenente del Corpo di Polizia penitenziaria per aver posto un mi piace su Facebook ad una notizia relativa al suicidio di un detenuto

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Per provare il pagamento dello stipendio, al datore di lavoro è sufficiente farsi firmare la busta paga?

Quali sono le conseguenze per un lavoratore che firma una busta paga?

La Vicenda

Un cuoco, facente anche da barista e cameriere presso un’azienda operante presso la stazione ferroviaria di Torino, impugnava in Cassazione la sentenza che gli aveva negato il pagamento di circa 100 mila euro.

Tali importi – secondo il lavoratore – erano dovuti per via del mancata versamento delle retribuzioni e per il mobbing subito.

Tuttavia, la Corte d’Appello rigettava tale richiesta poiché le firme apposte dal medesimo lavoratore per ricevuta/quietanza sulle buste paga risulterebbero idonee a confermare il corretto pagamento delle retribuzioni. Tanto che, secondo la Corte d’Appello, il lavoratore avrebbe ben potuto limitarsi a firmare per ricevuta e non anche per quietanza.

Con il termine quietanza si intende usualmente la ricevuta che il creditore rilascia al debitore a prova del saldo degli importi dovuti. 

Firmare per quietanza/ricevuta equivale a confermare di aver ricevuto il pagamento?

La Corte di Cassazione pur confermando che i prospetti (le buste paga) sottoscritti dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento

potendo gli stessi costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27749

precisa tuttavia che, laddove si sia invece in presenza di:

  • prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione;
  • una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore;

in tal caso l’onere della prova del mancato pagamento grava sul lavoratore (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994).

Tale motivazione si basa poi sull’ulteriore valutazione che al rapporto di lavoro non si applicherebbe la disciplina usualmente prevista in ipotesi di condizioni generali di contratto.

Secondo tale disciplina, ai sensi dell’art. 1370 cod. civ., nel dubbio, le clausole si valutano in modo più favorevole del contraente più debole (e, quindi, contro chi le ha predisposte – si pensi al caso del consumatore e della multinazionale che fa sottoscrivere le condizioni generali di contratto). Per tale ragione, tale disciplina di maggior favore non sarebbe applicabile in un rapporto di lavoro, in cui – secondo la Suprema Corte – i contratti vengono stipulati individualmente e non mediante moduli o formulari.

Conclusioni

In un contesto così incerto il consiglio per i lavoratori è quindi quello di firmare la busta paga per quietanza solo una volta ricevuto il pagamento, mentre per i datori di lavoro, una volta effettuato il pagamento, di valutare l’opportunità di far sempre firmare la busta paga per ricevuta e quietanza al fine di poter dare giusta attestazione e conferma di quanto pagato.

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