Come noto, di recente sono state intervenute delle nuove restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Pertanto, in questi casi si prevede un espresso isolamento fiduciario per la durata di 14 giorni.
Ma l’isolamento fiduciario può equivalere ad assenza ingiustificata?
Un lavoratrice attiva in un’impresa di pulizia, si recava nel periodo feriale in Albania, ma alla conclusione del periodo di ferie non rientrava al lavoro.
La lavoratrice invero comunicava un “congedo Covid” solo una volta rientrata in Italia, pur essendo noto, ben prima della partenza, del conseguente obbligo di isolamento fiduciario della durata di 14 giorni dalla data di rientro dall’Albania.
Per tale ragione, le veniva irrogato licenziamento per giusta causa, impugnato da quest’ultima per insussistenza del fatto contestato, oltre che il carattere ritorsivo dello stesso.
Il Tribunale di Trento rigettava l’impugnativa della lavoratrice, condannandola altresì al pagamento delle spese legali, ritenendo che la negligenza della lavoratrice fosse idonea a giustificare il licenziamento.
Nell’Ordinanza il Tribunale motiva che:
Venendo alla vicenda in esame, in ordine al profilo oggettivo assume rilievo la durata dell’assenza (14 giorni) e le conseguenti disfunzioni che sono verosimilmente derivate in pregiudizio dell’organizzazione dell’attività produttiva esercitata dalla società datrice.
In ordine al profilo soggettivo, occorre considerare la noncuranza che la ricorrente ha manifestato nei confronti delle esigenze dell’azienda datrice alle quali ha manifestamente anteposto i propri interessi personali.
Tribunale di Trento, Ordinanza del 21 gennaio 2021
In merito, il Tribunale di Trento precisa come sia stata la stessa lavoratrice a porsi nella condizione di assentarsi per 14 giorni dal lavoro, in conseguenza dell’obbligo pubblicistico di isolamento fiduciario.
Sempre secondo il Tribunale di Trento, la circostanza che la lavoratrice avrebbe dovuto astenersi dal viaggio in Albania, non costituirebbe una limitazione dell’esercizio del diritto di fruire delle ferie, dato che l’emergenza epidemiologica ha comportato per ampi strati della popolazione residente in Italia delle restrizioni e dei sacrifici a numerosi diritti alla personalità, anche di rango costituzionale.
Il provvedimento in commento si segnala di particolare attualità, anche in ragione delle attuali ipotesi di isolamento fiduciario e per chiamare all’attenzione le possibili conseguenze di un atteggiamento non attento alle attuali limitazioni conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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