Blocco dei licenziamenti in caso di inidoneità fisica.

Il blocco dei licenziamenti dovuto all’emergenza Covid-19 è valido per l’inidoneità del dipendente alla mansione?
Blocco licenziamenti inidoneità

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Ti sei sottoposto alla chemioterapia o sei ancora in trattamento e pensi di avere diritto all’indennità di accompagnamento?

Sei un datore di lavoro e non sai se il blocco dei licenziamenti è valido in caso di inidoneità del dipendente alla mansione?

Sei un lavoratore che ha ricevuto una lettera di licenziamento e non ti è chiaro se è applicabile il blocco dei licenziamenti?

Scopriamo insieme in questo articolo come si sono pronunciati i Tribunali sui limiti di applicazione del blocco dei licenziamenti

Il licenziamento adottato dall’impresa nei confronti di un lavoratore dipendente divenuto inidoneo alla mansione è stato dichiarato nullo, poiché rientrante nel blocco dei licenziamenti dovuto all’emergenza Covid-19.

La vicenda.

Un lavoratore dipendente era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo ad aprile del 2020.

Il lavoratore era stato giudicato dal medico competente non più idoneo a svolgere la sua mansione lavorativa, a causa di sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione.

Il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta integra, per giurisprudenza e dottrina consolidate, un motivo oggettivo (categoria frammentaria e che comprende tutto ciò che non è disciplinare).

Il lavoratore agiva quindi in giudizio nei confronti del datore di lavoro al fine di vedere accertata la nullità del licenziamento, in quanto adottato in violazione dell’attuale divieto dei licenziamenti.

La decisione. Il raggio d’azione del Blocco dei licenziamenti.

Il Tribunale di Ravenna afferma che nel blocco dei licenziamenti rientra anche l’ipotesi di inidoneità fisica del dipendente alla mansione, condannando così la società alla reintegra del lavoratore.

A parere di chi scrive non possono esservi dubbi sulla ricomprensione nell’ambito applicativo del blocco del licenziamento per G.M.O. di cui all’art. 46 anche del licenziamento per sopravvenuta inabilità. Non solo perché tale motivo di licenziamento è indubbiamente oggettivo (non è disciplinare) nella dicotomia dell’art. 3 della L. n. 604/1966. Ma anche perché, in concreto, per tale licenziamento valgono le stesse ragioni di tutela economica e sociale (…) che stanno alla base di tutte le altre ipotesi di licenziamento per G.M.O. che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.

Trib. Ravenna, Sezione Lavoro, sentenza del 7 gennaio 2021.

Conclusioni

La sentenza si è distinta per aver considerato l’impossibilità sopravvenuta alla mansione quale motivo economico, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.

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Avvertenze

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

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