Hai un contratto di lavoro a chiamata?
Vorresti avere maggiore certezza sulla regolarità del tuo contratto?
Sei un datore di lavoro e ti chiedi se puoi far uso di questa tipologia di lavoro?
In questo articolo troverai risposta alle tue domande. L’Ispettorato del lavoro ha infatti fornito degli ulteriori chiarimenti in materia di lavoro intermittente che ti potranno essere utili.
Deve considerarsi nullo il contratto di lavoro intermittente stipulato con soggetti di età superiore ai 25 anni e inferiore ai 55 anni.
Indice
I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro nascono dall’esigenza di dare delle indicazioni utili a chiarire che il CCNL non può impedire l’utilizzo del lavoro intermittente.
Ma cosa si intende con lavoro intermittente (anche detto lavoro a chiamata)?
Il lavoro intermittente si ha quanto il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni lavorative senza continuità o, appunto, intermittenti.
Qualora nel contratto venga previsto un obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, quest’ultimo avrà diritto ad un’indennità di disponibilità, la cui misura è determinata dal CCNL e che non potrà essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di vincolo alla chiamata, va precisato che l’eventuale rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata da parte del lavoratore, può comportarne il licenziamento e l’obbligo alla restituzione di parte dell’indennità di disponibilità parametrata al periodo successivo al rifiuto.
Nella recente circolare dell’Ispettorato del lavoro si precisa che Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso solo
con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
Circolare INL, n. 1/2021
Pertanto, qualora non vengano rispettati tali limiti di età, il lavoratore potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre, ulteriore limite è dato dalla durata del rapporto di lavoro. Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo massimo di quattrocento giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni.
La violazione di tale limite permetterà al lavoratore di chiedere l’accertamento del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Si conferma quindi l’importanza del rispetto di tali limiti di età e di durata del rapporto di lavoro intermittente (a chiamata), pena altrimenti la trasformazione del contratto.
Hai un contratto di lavoro a chiamata? Contatta lo studio per richiedere una consulenza.
Avvertenze
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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