Mutui indicizzati al franco svizzero. La guida.

I mutui indicizzati al franco svizzero. Cosa sono, le clausole vessatorie, la condanna dell’antitrust.

Share:

1. Che cosa sono i mutui indicizzati al franco svizzero.

I mutui indicizzati al franco svizzero sono finanziamenti, spesso offerti come prodotti sicuri e convenienti per tutti, giacché collegati al tasso “Libor”, usualmente più basso del tasso “Euribor”.

Tuttavia, negli ultimi anni i mutui indicizzati al franco svizzero si sono rivelati – come denominati da alcuni autori – dei veri e propri “mutui trappola” in caso di estinzione anticipata.

Le ragioni sono legate al dato che, in caso di estinzione anticipata, il residuo importo da pagare non era richiesto in Euro, ma convertito in Franchi Svizzeri al tasso di cambio al momento dell’estinzione, con aggravio di spesa – in molteplici casi analizzati – superiori anche ai 70 mila Euro.

2. La vicenda dei mutui Barclays. La nullità della clausola “capitale restituito”.

Nel 2003 la Woolwich Bank e la Barclays incominciarono a commercializzare mutui riportanti una non chiara dicitura “capitale restituito” che prevedeva la possibilità per il consumatore di estinguere anticipatamente il mutuo, ma solo in franchi svizzeri ed in base al tasso di cambio rilavato il giorno dell’estinzione anticipata. 

Tale clausola è stata dichiarata nulla a seguito sia delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea sia della condanna dell’Antitrust (Provvedimento n. 27214), ove l’Autorità ne ha dichiarato la vessatorietà perché contraria all’articolo 35 del Codice del consumo.

Queste clausole sono infatti risultate poco comprensibili per il consumatore, il quale si trovava pertanto a dover pagare importi non previsti.

Verificata la nullità di tale clausola, sono molteplici i cittadini che possono ora veder risarcite le somme ingiustamente pagate alla banca.

3. L’estinzione anticipata dei mutui indicizzati al tasso svizzero.

L’aggravio economico per il consumatore si verifica in occasione dell’estinzione anticipata del mutuo, poiché oltre agli importi del capitale residuo,

la Banca impone costi pari anche ad un terzo delle somme da restituire a titolo di “conguaglio cambio”.

La clausola, spesso riportata all’art. 7 del contratto di mutuo, riporta usualmente la dicitura:

Ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” […] nel giorno dell’operazione del rimborso.

In molteplici casi i consumatori, ignari dell’illegittimità di tali addebiti, hanno provveduto al pagamento di tali importi, senza però sapere di poter richiedere:

  1. l’accertamento tanto della nullità della clausola;
  2. Il rimborso degli importi ingiustamente versati.

4. La condanna dell’antitrust. La clausola vessatoria nei contratti di mutui indicizzati al franco svizzero.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche detta Antitrust, nell’adunanza del 13 giugno 2018, con provvedimento n. 27214, ha dichiarato vessatoria la clausola applicata su tali mutui dalla Barclays Bank Plc.

Secondo l’Autorità, la vessatorietà e la nullità della clausola deriva da:

  1. La scarsa comprensione ed intellegibilità per il consumatore nella loro formulazione letterale;
  2. La violazione del principio di trasparenza;
  3. L’impossibilità per il consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi, utili ad assumere le proprie decisioni con prudenza e quindi di fare delle scelte consapevoli e corrette.

Tale pronuncia ha riguardato i contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero di Barclays, che tuttora regolano il rapporto di finanziamento, con riguardo alla clausola riportata nei contratti di mutuo conclusi:

  • nella vecchia versione (dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004);
  • nella nuova versione (dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010).

5. Le pronunce dell’arbitro bancario finanziario.

La nullità delle clausole riportate nei mutui indicizzati al franco svizzero ha trovato periodica conferma anche presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

L’ABF è stato istituito dalla Banca d’Italia quale strumento alternativo e più di veloce risoluzione delle controversie tra consumatori ed intermediari finanziari.

Con decisione del 14 febbraio 2019, l’ABF ha confermato il proprio orientamento dichiarando nuovamente la nullità di tale clausola.

L’ABF richiama a tal fine la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 20.9.2018, con la quale si è affermato che:

il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.

Nullità confermata anche dalla giurisprudenza di merito, formatasi nei diversi Tribunali Italiani.

6. La condanna del Tribunale di Roma.

In ragione della vessatorietà della clausola presente nei mutui indicizzati al franco svizzero, con ordinanza del 3 gennaio 2017, il Tribunale di Roma ha condannato la Barclays Bank Plc a:

  • restituire quanto indebitamente pagato dal mutuatario per € 78.717,43, oltre interessi al tasso del 3,5%;
  • a pagare la somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
  • a rifondere tutte le spese legali sostenute dal consumatore.

7. Cosa può fare il consumatore per far accertare la nullità della clausola presente nei mutui indicizzati al franco svizzero?

Per far accertare la nullità della clausola presente nei mutui indicizzati al franco svizzero, il consumatore potrà:

  • Presentare reclamo, si consiglia con diffida e messa in mora e tentare una trattativa con la banca;
  • Promuovere una mediazione obbligatoria o, in alternativa, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;
  • Presentare un esposto alla Banca d’Italia;
  • Promuovere un giudizio presso il Tribunale competente.

8. Il metodo utilizzato dallo studio legale per far accertare la nullità della clausola presente nei mutui indicizzati al franco svizzero.

Per tutte le azioni collegate all’estinzione anticipata di un finanziamento, lo Studio Legale Rosetta ha deciso di rinunciare alle spese non necessarie e che non contribuiscono a fornire effettivo valore. 

Operando una pratica snella, siamo in grado di servire al meglio i nostri clienti.

Il recupero delle somme si svolge in tre fasi:

Fase 1: Si predispone un reclamo con diffida e messa in mora inviata via PEC (posta elettronica certificata) alla Banca a cui si richiede il rimborso.

La Banca dovrà rispondere entro 60 giorni. In alcuni casi, la Banca per evitare il contenzioso presenta autonomamente una offerta conciliativa.

A seguito di comunicazione positiva della finanziaria, al cliente basterà firmare per accettazione, così che venga inviato l’assegno per il rimborso.

Fase 2: Nel diverso caso in cui la Banca non intenda rispondere positivamente al reclamo, si provvederà ad avviare il ricorso formale dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d’Italia.

L’ABF ha il vantaggio di permettere di arrivare ad una pronuncia in meno di 9 mesi (fonte: relazione annuale dell’ABF per l’anno 2019), rispetto alla media dei giudizi ordinari (fonte: Sole24ore).

In caso di pronuncia positiva, la Banca dovrà effettuare il pagamento entro trenta giorni. Tendenzialmente gli Istituti finanziari tendono ad adempiere (anche se Barclays Bank PLC è stata più volte indicata sul sito quale intermediario inadempiente).

A seguito di pronuncia positiva, salvo il caso in cui la Banca non intenda adempiere, al cliente basterà firmare per accettazione, così che venga inviato l’assegno per il rimborso.

Fase 3 (eventuale): Se la Banca non intenda adempiere, la risposta sarà pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario e si potrà:

  1. Presentare azione presso il Tribunale competente;
  2. Allegare in atti la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di accoglimento della tua domanda.
  3. Richiedere il risarcimento alla responsabilità aggravata.

In un caso analogo, dopo l’esito positivo dinanzi all’ABF, per via del mancato adempimento da parte della Banca, con ordinanza del 3 gennaio 2017, il Tribunale di Roma ha condannato la Barclays Bank Plc a:

  • pagare la somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
  • rifondere tutte le spese legali sostenute dal consumatore.

Al cliente sarà fornito un documento scritto a conferma di quanto detto e riceverà un aggiornamento costante sullo stato della pratica.

Vuoi avere maggiori informazioni sui mutui indicizzati al franco svizzero? Contatta lo studio per richiedere una consulenza.

Avvertenze

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Se vuoi leggere ulteriori nostri articoli li trovi qui

SHARE

Logo Studio Legale Rosetta

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato

5 risposte

  1. Pingback: go x
  2. Pingback: aksara178

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Studio Legale Rosetta Chat
Invia su WhatsApp

Per le imprese

Per i privati

Per le no profit

Per avvocati e consulenti del lavoro

Per i pratonati

Per l'organizzazione di convegni o eventi formativi

Servizi e Collaborazioni

Iscriviti alla nostra newsletter

per rimanere sempre aggiornato su casi e tematiche