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Hai contratto un mutuo indicizzato in valuta straniera o in franchi svizzeri?
Hai estinto anticipatamente un mutuo ed il costo applicato è troppo alto?
Le ragioni sono spesso legate alla una clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata del mutuo, che il residuo da pagare subisca una doppia conversione Euro/Franco Svizzero, con aggravio di spesa – in molteplici casi analizzati – superiori anche ai 70 mila Euro.
Indice
I mutui indicizzati al franco svizzero sono finanziamenti, spesso offerti come prodotti sicuri e convenienti per tutti, giacché collegati al tasso “Libor”, usualmente più basso del tasso “Euribor”.
Tuttavia, negli ultimi anni i mutui indicizzati al franco svizzero si sono rivelati – come denominati da alcuni autori – dei veri e propri “mutui trappola” in caso di estinzione anticipata.
Le ragioni sono legate al dato che, in caso di estinzione anticipata, il residuo importo da pagare non era richiesto in Euro, ma convertito in Franchi Svizzeri al tasso di cambio al momento dell’estinzione, con aggravio di spesa – in molteplici casi analizzati – superiori anche ai 70 mila Euro.
Nel 2003 la Woolwich Bank e la Barclays incominciarono a commercializzare mutui riportanti una non chiara dicitura “capitale restituito” che prevedeva la possibilità per il consumatore di estinguere anticipatamente il mutuo, ma solo in franchi svizzeri ed in base al tasso di cambio rilavato il giorno dell’estinzione anticipata.
Tale clausola è stata dichiarata nulla a seguito sia delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea sia della condanna dell’Antitrust (Provvedimento n. 27214), ove l’Autorità ne ha dichiarato la vessatorietà perché contraria all’articolo 35 del Codice del consumo.
Queste clausole sono infatti risultate poco comprensibili per il consumatore, il quale si trovava pertanto a dover pagare importi non previsti.
Verificata la nullità di tale clausola, sono molteplici i cittadini che possono ora veder risarcite le somme ingiustamente pagate alla banca.
L’aggravio economico per il consumatore si verifica in occasione dell’estinzione anticipata del mutuo, poiché oltre agli importi del capitale residuo,
la Banca impone costi pari anche ad un terzo delle somme da restituire a titolo di “conguaglio cambio”.
La clausola, spesso riportata all’art. 7 del contratto di mutuo, riporta usualmente la dicitura:
Ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” […] nel giorno dell’operazione del rimborso.
In molteplici casi i consumatori, ignari dell’illegittimità di tali addebiti, hanno provveduto al pagamento di tali importi, senza però sapere di poter richiedere:
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche detta Antitrust, nell’adunanza del 13 giugno 2018, con provvedimento n. 27214, ha dichiarato vessatoria la clausola applicata su tali mutui dalla Barclays Bank Plc.
Secondo l’Autorità, la vessatorietà e la nullità della clausola deriva da:
Tale pronuncia ha riguardato i contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero di Barclays, che tuttora regolano il rapporto di finanziamento, con riguardo alla clausola riportata nei contratti di mutuo conclusi:
La nullità delle clausole riportate nei mutui indicizzati al franco svizzero ha trovato periodica conferma anche presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
L’ABF è stato istituito dalla Banca d’Italia quale strumento alternativo e più di veloce risoluzione delle controversie tra consumatori ed intermediari finanziari.
Con decisione del 14 febbraio 2019, l’ABF ha confermato il proprio orientamento dichiarando nuovamente la nullità di tale clausola.
L’ABF richiama a tal fine la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 20.9.2018, con la quale si è affermato che:
il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
Nullità confermata anche dalla giurisprudenza di merito, formatasi nei diversi Tribunali Italiani.
In ragione della vessatorietà della clausola presente nei mutui indicizzati al franco svizzero, con ordinanza del 3 gennaio 2017, il Tribunale di Roma ha condannato la Barclays Bank Plc a:
Per far accertare la nullità della clausola presente nei mutui indicizzati al franco svizzero, il consumatore potrà:
Per tutte le azioni collegate all’estinzione anticipata di un finanziamento, lo Studio Legale Rosetta ha deciso di rinunciare alle spese non necessarie e che non contribuiscono a fornire effettivo valore.
Operando una pratica snella, siamo in grado di servire al meglio i nostri clienti.
Il recupero delle somme si svolge in tre fasi:
Fase 1: Si predispone un reclamo con diffida e messa in mora inviata via PEC (posta elettronica certificata) alla Banca a cui si richiede il rimborso.
La Banca dovrà rispondere entro 60 giorni. In alcuni casi, la Banca per evitare il contenzioso presenta autonomamente una offerta conciliativa.
A seguito di comunicazione positiva della finanziaria, al cliente basterà firmare per accettazione, così che venga inviato l’assegno per il rimborso.
Fase 2: Nel diverso caso in cui la Banca non intenda rispondere positivamente al reclamo, si provvederà ad avviare il ricorso formale dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d’Italia.
L’ABF ha il vantaggio di permettere di arrivare ad una pronuncia in meno di 9 mesi (fonte: relazione annuale dell’ABF per l’anno 2019), rispetto alla media dei giudizi ordinari (fonte: Sole24ore).
In caso di pronuncia positiva, la Banca dovrà effettuare il pagamento entro trenta giorni. Tendenzialmente gli Istituti finanziari tendono ad adempiere (anche se Barclays Bank PLC è stata più volte indicata sul sito quale intermediario inadempiente).
A seguito di pronuncia positiva, salvo il caso in cui la Banca non intenda adempiere, al cliente basterà firmare per accettazione, così che venga inviato l’assegno per il rimborso.
Fase 3 (eventuale): Se la Banca non intenda adempiere, la risposta sarà pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario e si potrà:
In un caso analogo, dopo l’esito positivo dinanzi all’ABF, per via del mancato adempimento da parte della Banca, con ordinanza del 3 gennaio 2017, il Tribunale di Roma ha condannato la Barclays Bank Plc a:
Al cliente sarà fornito un documento scritto a conferma di quanto detto e riceverà un aggiornamento costante sullo stato della pratica.
Vuoi avere maggiori informazioni sui mutui indicizzati al franco svizzero? Contatta lo studio per richiedere una consulenza.
Avvertenze
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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