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Ti sei sottoposto alla chemioterapia o sei ancora in trattamento e pensi di avere diritto all’indennità di accompagnamento?
In caso di infermità mentale si può chiedere l’indennità di accompagnamento?
Quando si dice che l’invalido non deve essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che cosa si intende?
In questo articolo parleremo di una recente pronuncia della Tribunale di Salerno sul tema dell’infermità mentale ai fini dell’indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Salerno conferma il diritto all’indennità di accompagnamento anche in ipotesi di infermità mentale, ma ad alcune condizioni.
Indice
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica di natura assistenziale.
L’indennità di accompagnamento è prevista in favore dei soggetti che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di un’assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ne abbiamo parlato in modo diffuso anche in un precedente articolo.
Nel caso trattato dal Tribunale di Salerno, ad una signora con una malattia psichica non veniva riconosciuta l’indennità di accompagnamento. Secondo l’INPS, la Sig.ra era infatti capace di compiere i normali atti della vita quotidiana.
Per tale ragione, la signora proponeva ricorso al Tribunale di Salerno precisando che:
Per meglio comprendere cosa si intende per incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, si può far riferimento alle parole del Tribunale di Salerno.
Il Tribunale di Salerno ricorda che si rende necessario l’accertamento di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione così difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) da essere fonte di grave pericolo in ragione di un’incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Concetto, quest’ultimo, che secondo la giurisprudenza della Cassazione
esprime l’esigenza della necessità di un aiuto non limitato a taluni soltanto degli atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o atti giornalieri.
Cass. Civ., 9 ottobre 1998, n. 10056
Il Tribunale di Salerno chiarisce come le condizioni della ricorrente – pur avendo raggiunto la totale e permanente inabilità in conseguenza delle sue patologie – erano stabili e non necessitavano di quell’assistenza continuativa, attiva e passiva, indispensabili al fine di consentire l’ammissione al beneficio dell’indennità di accompagnamento.
Tuttavia, durante il giudizio, i disturbi del comportamento peggioravano, con l’esigenza di somministrare un trattamento farmacologico, prima non necessario.
Tale trattamento rendeva quindi indispensabile la sorveglianza attiva continuativa
con supervisione al fine di prevenire e contenere manifestazioni comportamentali e di assicurare la regolarità di assunzione del farmaco.
Trib. Salerno, Sez. Lav., n. 2003 del 06/11/2020
La sentenza conferma un principio generale di settore che riconosce il diritto all’indennità di accompagnamento ai soggetti capaci di deambulare, ma affetti da malattia psichica.
Nella giurisprudenza si è infatti precisato che l’incapacità rilevante è riferibile sia all’impossibilità di sopravvivenza senza l’aiuto costante del prossimo sia alla mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per sè e per gli altri (e non la semplice capacità o meno di deambulare autonomamente).
Tale situazione non deve avere un carattere eventuale o episodico, ma comportare l’esigenza di un’assistenza continua, necessaria per il compimento degli atti del vivere quotidiano.
Tale principio si pone tra l’altro in armonia sistematica con l’art. 3, della L. 104/1992 secondo cui rientra nella definizione della persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
Tali prestazioni, pertanto, si confermano fondamentali poiché non mirano solo a supportare la persona soggetta da handicap da un punto di vista retributivo e fiscale, ma sono preordinate anche a limitare i possibili processi di svantaggio sociale o emarginazione che quest’ultima potrebbe subire.
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Avvertenze
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Foto di Dittmar Sauer da Pixabay.
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