Vorresti scegliere la sede di lavoro più vicina usufruendo della legge 104/1992?
Sei un lavoratore che si prende cura di una persona con la legge 104/1992?
In questo articolo ti spiegheremo poter scegliere la sede di lavoro per te più comoda e quali sono i limiti.
La scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è un diritto assoluto, ma è soggetta ad alcune condizioni.
Indice
Un lavoratore chiedeva al proprio datore il trasferimento ad una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
In parziale accoglimento della richiesta, il datore di lavoro autorizzava tale trasferimento, tuttavia non assecondava le preferenze del lavoratore.
Più precisamente, il datore di lavoro assegnava al dipendente una sede di lavoro più favorevole rispetto alla precedente ma non quella richiesta dal medesimo, giustificando la scelta per comprovate esigenze aziendali.
Pertanto, il lavoratore proponeva ricorso al Giudice del Lavoro.
Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni.
Il Tribunale Arezzo, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 169 del 15/09/2020 ha precisato che
l’inciso “ove possibile”, di cui all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto
Secondo il Tribunale, tale diritto a scegliere la sede di lavoro più vicino al proprio domicilio può anche venire meno ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro.
Si conferma che il diritto del lavoratore parente del disabile a scegliere la sede di lavoro più vicina non può considerarsi assoluto o illimitato.
Pertanto, tale diritto dovrà essere esercitato in armonia con le esigenze aziendali e le ragioni organizzative, tecniche o produttive del caso concreto.
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Avvertenze
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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