Nel caso di una famiglia arcobaleno, il diritto ai congedi parentali si estende alla madre non biologica?
E’ discriminatorio non riconoscere il congedo parentale alle coppie omosessuali in presenza di figli?
Nel presente articolo si richiama la pronuncia del Tribunale di Milano che ha ritenuto discriminatorio il mancato riconoscimento del congedo parentale alla madre non biologica.
Indice
Ad una lavoratrice, madre adottiva di un bambino all’interno di una coppia omosessuale, veniva negato il congedo parentale.
Pertanto, la stessa si rivolgeva al Tribunale di Milano per far accertare la discriminazione subita in ragione del proprio orientamento sessuale.
La lavoratrice segnalava come, di fatto, avesse ricevuto un trattamento peggiore rispetto a quello garantito ad un genitore eterosessuale a parità di condizioni.
Il Tribunale di Milano le da ragione.
In merito, il Tribunale sottolinea come il datore di lavoro avrebbe, più semplicemente, dovuto riconoscere la valenza dell’indicazione presente nella certificazione dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano.
Questa certificazione della collocazione del minore nell’ambito del nucleo familiare formato dalle due donne, prosegue il Tribunale, si riferisce inoltre a
Un iter documentale assolutamente lecito ed ammesso nel nostro ordinamento.
Ricorda poi il Tribunale come la trascrivibilità in Italia di certificati di nascita formati all’estero, con l’annotazione sugli stessi di una duplice genitorialità femminile, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza come non contraria ai principi di ordine pubblico, secondo le disposizioni di diritto internazionale privato (Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 12193/2019).
In definitiva, il Tribunale di Milano conferma un dato semplice: se fosse stata una coppia eterosessuale a consegnare la medesima documentazione ed a chiedere il congedo, un tale diniego non si sarebbe verificato. Ragione per la quale tale trattamento è discriminatorio.
Tale pronuncia è utile anche per sottolineare come nella nozione di discriminazione non rileva l’intenzionalità.
In altri termini, non è necessario provare l’intenzione di discriminare del datore di lavoro, ma è sufficiente che, di fatto, siano posti in essere dei comportamenti che provochino una situazione di oggettivo svantaggio.
Tale svantaggio dev’essere connesso alla religione, alle convinzioni personali, agli handicap, all’età o all’orientamento sessuale del lavoratore. In questo caso, pur riconoscendo il vuoto normativo per ipotesi di questo tipo, il Tribunale ha comunque condannato il datore di lavoro a pubblicare la sentenza sul proprio sito internet, al fine di evitare la ripetizione della discriminazione.
Infine, il Tribunale di Milano chiarisce quali tipi di congedi possano riconoscersi ai componenti delle famiglie omogenitoriali, come indicato di seguito.
Il Tribunale, nel preminente superiore interesse del minore, precisa che nel caso di compresenza di madre naturale e di una madre che ha effettuato il riconoscimento ex art. 254 cod. civ. davanti all’Ufficiale di Stato Civile, come “altra madre” del bambino, si dovrà riconoscere:
– alla madre naturale la tutela della maternità ed il congedo parentale;
– alla “madre adottiva” il congedo parentale previsto per il padre lavoratore, nel pieno rispetto dei medesimi diritti che si riconoscerebbero ad una coppia eterosessuale.
Pertanto, questa decisione in commento conferma che – intenzionale o meno – la discriminazione nei luoghi di lavoro non può e non deve essere tollerata.
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Avvertenze
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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