I buoni pasto sono obbligatori in Smart Working?

I buoni pasto sono obbligatori in smart working? In caso di turni che superino le 6 ore, i buoni pasto sono obbligatori. Verifichiamo se l’obbligo vale anche in caso di smart working.
Buoni pasto smart working

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I buoni pasto sono obbligatori in smart working?

Lavori in smart working e non ti è chiaro se ti possono togliere i buoni pasto?

Non hai mai ricevuto i buoni pasto, nonostante lavori senza pausa con turni che superano le 6 ore?

In questo articolo si analizzerà la recente pronuncia della Cassazione che ha chiarito i casi in cui i buoni pasto sono obbligatori.

Indice

La vicenda.

Un operatore sanitario, turnista, a cui si applica il CCNL Comparto Sanità ha promosso un giudizio per far accertare il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto.

Il lavorare riteneva che l’Azienda Ospedaliera fosse obbligata ad erogare i buoni pasto, dato che i suoi turni di lavoro – dalle 13:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 07:00 – eccedevano le sei ore.

La Cassazione conferma il diritto del lavoratore ai buoni pasto e rigetta il ricorso dell’Azienda Ospedaliera.

La decisione.

La Cassazione innanzitutto chiarisce quali siano i presupposti da cui partire per verificare il diritto del lavoratore a ricevere i buoni pasto:

  • La Legge impone che il lavoratore debba beneficiare di un intervallo di pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore[1];
  • La pausa è necessaria ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
  • I buoni pasto sono facoltativi, salvo il caso in cui siano previsti dal CCNL.

Pertanto, la Cassazione ha esaminato il CCNL applicabile al lavoratore e verificato che:

  • Nella definizione dei turni che eccedano le 6 ore si deve prevedere la fruizione di una pausa dal lavoro per i pasti.
  • Il CCNL prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell’orario di lavoro;
  • Il CCNL prevede a tal fine il servizio di mensa o, in alternativa, l’obbligo a garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (i buoni pasto);

Di conseguenza, secondo il CCNL, il lavoratore aveva diritto ai buoni pasto, dato che i turni erano di durata superiore alle sei ore e la particolare attività svolta non gli permetteva né di fare pausa né di usufruire della mensa.


[1] D. Lgs. n. 66 del 2003, art. 8.

Buoni pasto e smart working

Sulla possibilità di revocare i buoni pasto se il lavoratore è in smart working, è recentemente intervenuta una pronuncia del Tribunale di Venezia dell’8 luglio 2020.

Come nel caso trattato dalla Cassazione, il Tribunale di Venezia ha precisato come – per la maturazione del buono pasto – sia necessario che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di lavoro.

Sulla base di questa premessa, è stato quindi precisato che quando il lavoratore è in smart working, essendo il lavoratore libero di organizzare il turno come meglio ritiene, quest’ultimo non ha diritto a tale agevolazione.

Questo perché il buono pasto non rientra tra gli elementi della retribuzione, dovendosi invece considerare quale benefico connesso e conseguente alle modalità concrete di organizzazione del lavoro.

Il commento dello Studio

Nella decisione, la Cassazione fa una premessa fondamentale sul diritto a fruire del buono pasto, precisando che:

non ha natura retributiva ma costituisce un’erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza 1° marzo 2021, n. 5547

In altri termini, in linea generale, il buono pasto è facoltativo, salvo che nel CCNL ne sia previsto l’obbligo, in relazione alle modalità concrete di organizzazione del lavoro. Con la precisazione che tale obbligo può essere desunto anche indirettamente da:

  • l’obbligo di garantire il servizio di mensa o, in alternativa, l’obbligo a garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (ad es. i buoni pasto);
  • l’obbligo di garantire al lavoratore una pausa ogni 6 ore di lavoro.

Il buono pasto è infatti comunemente ricompreso nei c.d. fringe benefit (benefici accessori).

Quando il datore di lavoro può revocare i buoni pasto

Di conseguenza, al datore di lavoro sarà consentito di revocate i buoni pasto quando:

  • Non ne sia obbligato in forza del CCNL;
  • Non ne sia obbligato in forza di un accordo scritto col singolo lavoratore;
  • Non sia previsto dal CCNL un servizio di mensa ed i turni del lavoratore siano inferiori alle 6 ore.
  • Qualora il lavoratore operi in smart working, essendo il lavoratore libero di organizzare il turno come meglio ritiene.

Buoni pasto e smart working

Si ritiene tuttavia utile ricordare che lo smart working attuale, seppur forzato, non può portare all’eliminazione dei diritti base dei lavoratori, tra i quali vi è il diritto di chi utilizza abitualmente videoterminali per almeno 20 ore settimanali ad una pausa giornaliera che non può essere inferiore a 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al videoterminale[1].

Questo con la precisazione che a tali lavoratori non è consentito il cumulo all’inizio ed al termine della giornata lavorativa e il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.  


[1] art. 173 del D. Lgs. 81/08

Lavori in smart working e non ricevi buoni pasto? Contatta lo studio compilando il form sottostante, e scopri come possiamo aiutarti a supportare i tuoi diritti.

Avvertenze

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.


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