Il Tribunale di Bologna condanna un importante operatore di food delivery per aver applicato un CCNL rider non valido.
La condanna riporta di una condotta antisindacale, data dall’aver allontanato i rider non intenzionati a sottoscrivere il citato CCNL.
Il Tribunale di Bologna chiarisce che il CCNL Assodelivery ed UGL non è valido poiché sottoscritto solo da una sigla sindacale.
Indice
La vicenda riguarda il giudizio promosso da alcune sigle sindacali.
I sindacati chiedevano l’accertamento della “condotta antisindacale” portata avanti da una delle principali società di food delivery.
Il giudizio per la repressione di una condotta antisindacale è infatti uno dei primi esempi di “azione collettiva”. Al pari delle più recenti class action a promuovere il giudizio sarà un soggetto rappresentativo di una molteplicità di persone.
Le ragioni del giudizio erano essenzialmente due:
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 30 giugno 2021, prima di motivare nel merito, confermava presso di sé la competenza territoriale[1] in quanto
bisogna far riferimento al luogo in cui è stata commessa la condotta antisindacale.
Inoltre, con riguardo all’ammissibilità dell’azione, il Tribunale ricorda come ai rider si debba applicare la disciplina dei CO.CO.CO. (c.d. parasubordinati) a cui – grazie alla previsione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015 – si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza, il procedimento per la repressione della condotta antisindacale era pienamente ammissibile.
Passando al merito, il Tribunale di Bologna confermava l’invalidità del CCNL proposto (anzi imposto) dalla società di food delivery, dato che firmato da una sola sigla sindacale.
Nel provvedimento del Tribunale, si osserva inoltre che la norma fa riferimento ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e ciò induce a ritenere che non possa essere sufficiente la sottoscrizione di un’unica organizzazione sindacale, se non nel caso in cui essa sia largamente maggioritaria.
Secondo il Tribunale, il potere negoziale necessario per la stipula di un valido CCNL è quindi subordinato al requisito della maggiore rappresentatività comparativa, che deve essere determinato in base nazionale.
Per tali ragioni, il Tribunale ordina:
[1] Secondo il Tribunale di Bologna “occorre fare riferimento al luogo di commissione del comportamento denunciato e non a quello in cui esso è deliberato, anche quando il medesimo comportamento (deciso con un’unica deliberazione) sia posto in essere in luoghi ricadenti in diverse circoscrizioni giudiziarie.
Una decisione importante ed in linea con la più recente giurisprudenza, ma chi controllerà la sua corretta applicazione? Questo è il principale dubbio.
In altri termini, sappiamo che i compensi previsti dal CCNL non saranno applicabili, ma senza accesso ai dati dei compensi inseriti negli algoritmi di calcolo come si potrà verificare il rispetto di tale decisione?
Indipendentemente dal tipo di lavoro (subordinato, autonomo o co.co.co.), tutti hanno diritto ad una vita ed un lavoro libero e dignitoso.
Tuttavia, se non si obbligano le multinazionali di food delivery a far verificare in via preliminare i dati immessi all’interno dei loro algoritmi il rischio è quello di vanificare il valore delle decisioni dei Tribunali emesse in favore dei lavoratori.
Il potere negoziale necessario per la stipula di un valido CCNL è subordinato al requisito della maggiore rappresentatività comparativa, che deve essere determinato in base nazionale.
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Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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