Cassiera licenziata per la mancata emissione degli scontrini. Il Licenziamento è nullo se l’ha fatto per assecondare il proprio superiore.

Licenziata per la mancata emissione degli scontrini

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Licenziamento nullo e reintegra se l’ha fatto per assecondare il proprio superiore. Secondo la Cassazione, in questi casi, la mancata emissione degli scontrini da parte della cassiera non giustifica il licenziamento.

In breve

La Cassazione conferma l’esigenza di verificare sempre la rispondenza tra l’inadempimento del lavoratore e la sanzione comminata. Il licenziamento sproporzionato è infatti nullo e darà diritto alla reintegra.

Indice

La vicenda

Una cassiera di un bar all’interno di un centro commerciale veniva licenziata per aver omesso di registrare ben 22 acquisti.

A questi acquisti non erano infatti seguiti né l’emissione dei relativi scontrini né i relativi versamenti in cassa.

Una condotta che generalmente porta al licenziamento in tronco e per giusta causa.

Tuttavia, nel caso della lavoratrice, erano stati i suoi superiori a chiederle di non emettere gli scontrini. Ragione per la quale la lavoratrice impugnava il licenziamento.

La decisione

Secondo la Corte di Cassazione, una volta accertato che l’infrazione della lavoratrice è avvenuta, bisogna chiedersi se il licenziamento sia o meno proporzionato.

In altre parole

Deve sempre esserci una proporzione tra infrazione e sanzione.

Il licenziamento per giusta causa è infatti la più grave delle sanzioni disciplinari e bisogna domandarsi se la condotta sia davvero idonea a giustificare l’espulsione dal luogo di lavoro o se permetta una sanzione conservativa del posto di lavoro.

Di conseguenza, secondo la Cassazione1, vista la previsione del CCNL che per tali comportamenti prevedeva una sanzione conservativa, la lavoratrice aveva diritto non solo al risarcimento ma anche alla reintegra.


1Cass. Civ, Sentenza n. 19585 del 09.07.2021

Il commento

La decisione della Cassazione è utile a sottolineare che:

  • Nel caso in cui il fatto accertato rientri nelle ipotesi punite dal CCNL con una sanzione conservativa del posto di lavoro (e non espulsiva come il licenziamento), il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato. In altre parole, non si può punire più gravemente di quanto già previsto nel contratto collettivo.
  • Nell’interpretazione del CCNL bisogna fare riferimenti tanto al senso letterale della clausola nella sua completezza (e non solo di alcuni frammenti di essa) quanto delle intenzioni delle parti collettive.

Di conseguenza, se il CCNL non prevede il licenziamento in caso di negligenza al datore di lavoro sarà inibito di licenziare il lavoratore, pena la nullità del licenziamento.

Nel caso di specie, la vicenda era piuttosto articolata dato che i testimoni avevano confermato che in realtà erano stati i responsabili del punto vendita a chiedere di non registrare gli acquisti al fine di utilizzare il denaro non registrato per simulare l’acquisto di prodotti in promozione, la cui vendita dava dei premi diretti appunto ai direttori ed ai capi area.

Di conseguenza, la lavoratrice non aveva sottratto somme per un suo vantaggio e neppure aveva creato un danno economico, dato che tali somme venivano registrate in altro modo da parte dei suoi responsabili.

Pertanto, secondo la Cassazione si trattava di una condotta negligente e da punire, ma non con il licenziamento visto che la lavoratrice si era limitata ad assecondare i suoi diretti superiori.

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Avvertenze

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.

Photo by Eduardo Soares on Unsplash

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