Ultimamente lo studio legale ha ricevuto diverse richieste di consulenza per comprendere “come funziona” la trasferta lavoro.
Se per dare una risposta esaustiva si dovrà sempre verificare la documentazione lavorativa ed il CCNL applicato, esistono alcune regole generali applicabili a tutti i lavoratori subordinati. In questo articolo ci concentreremo sulla trasferta in Italia, ma andiamo con ordine.
In breve: in questo articolo parleremo delle indennità previste in caso di trasferta, a quanto ammontano e quali sono gli oneri del datore di lavoro.
Indice
In assenza di una definizione legale, per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un luogo diverso rispetto alla sede in cui svolge normalmente la propria attività lavorativa, saranno poi i contratti collettivi a disciplinare in modo dettagliato la gestione ed i costi della trasferta. Tuttavia, in linea generale, il datore di lavoro non incontra limiti nel suo potere di assegnare in trasferta il lavoratore, sempre però nel rispetto della libertà e dignità del lavoratore e pagando il dovuto.
Perché si possa parlare di trasferta, sarà necessario che:
La trasferta non si applica al lavoratore c.d. trasfertista, poiché in quest’ultimo caso è espressamente previsto nel contratto di lavoro l’assenza di una sede di lavoro e la continua mobilità, compensata in diverso modo.
Ma quali sono i casi in cui il datore è tenuto al pagamento della trasferta?
Il lavoratore durante la trasferta ha sempre diritto alla normale retribuzione, come se avesse lavorato presso la propria sede abituale. Per verificare il diritto all’indennità di trasferta ci si dovrà riferire al CCNL. Nella maggior parte dei contratti collettivi è infatti prevista una specifica indennità. Si tratta di un importo in parte legato al rimborso delle spese sostenute ed in parte collegato al maggiore disagio lavorativo subito dal lavoratore (definita anche “diaria”).
Con riguardo alle spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dell’azienda, qualora documentate, dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro. Tale rimborso spesa, non avendo carattere retributivo, non potrà incidere in alcun modo ad aumentare il T.F.R.
Vediamo allora due dei principali contratti collettivi di lavoro (CCNL terziario-Confcommercio e Metalmeccanica) cosa prevedono.
Per i dipendenti delle aziende ai cui si applica il CCNL terziario-Confcommercio si prevede in caso di trasferta, definita nel CCNL “missione temporanea”, oltre alle normali spettanze si riconosce il diritto:
Per le trasferte di durata superiore al mese o nel caso in cui le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. In alternativa, il datore di lavoro può corrispondere un rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, purché il trattamento sia uniforme per tutto il personale.
Per questi dipendenti si riconosce:
In alternativa, il datore di lavoro può riconoscere un’indennità forfettaria nella misura prevista dal CCNL. Il rimborso o l’indennità non vengono erogati se risulta dai documenti di viaggio che il lavoratore non ha sopportato spese per il pernottamento e per i pasti e quindi è sempre buona regola presentarsi con ricevuta delle spese alla mano.
Questo CCNL riconosce la retribuzione anche per il tempo di viaggio.
Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare la trasferta, salvo il caso in cui il lavoratore venga esposto a rischi differenti rispetto a quelli per i quali risulta già assicurato. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione all’INAIL.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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