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Sui giornali esce la notizia dei primi licenziamenti da parte della società che gestisce la raccolta rifiuti in alcuni comuni della cintura sud di Torino. Dopo aver sospeso i lavoratori pizzicati a fare altro durante l’orario di lavoro, la società procedeva al licenziamento di quest’ultimi poiché sorpresi dalle agenzie investigative. Invece di pulire e svuotare cassonetti, i lavoratori sarebbero stati impegnati a stare al bar o a fare la spesa, per poi portala anche a casa, durante l’orario di lavoro.
Nel citato articolo, esce il tema delle investigazioni portate avanti dal datore e sulla liceità o meno di tali investigazioni.
Cerchiamo allora di fare chiarezza.
In breve
In questo articolo illustreremo alcuni casi in cui la Cassazione ha ritenuto valido il licenziamento disciplinare basato su delle investigazioni private.
Indice
Secondo l’art.3 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro ha il diritto di controllare il corretto adempimento delle attività lavorative a cui è delegato il dipendente. Il controllo potrà essere svolto delegando dei dipendenti dell’impresa i cui nominativi e le mansioni di “addetto alla vigilanza” debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Allo stesso modo, per evitare controlli di carattere intimidatorio e poliziesco, al datore di lavoro è consentito utilizzare le guardie giurate soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale e non per il controllo dell’attività lavorativa. Tanto che l’utilizzo delle guardie giurate al di fuori dei limiti di legge è sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 38 L. n. 300 del 1970, con previsione di sanzioni gravi in via amministrativa anche per le guardie giurate1.
Se dunque sussiste per il datore di lavoro un divieto generale di controllo occulto, il datore può o non può utilizzare le agenzie investigative? Secondo la Cassazione, il datore può utilizzare le agenzie investigative, ma a certe condizioni. Vediamo quali.
Come anticipato il datore di lavoro non può delegare delle persone al controllo delle attività lavorative senza comunicarlo prima ai lavoratori, questo anche nel rispetto della dignità del lavoro e dei lavoratori. Discorso a parte riguarda il caso in cui si tratti di comportamenti di rilevanza disciplinare (ad es. sottrazione di somme, falsi certificati medici).
Secondo la Cassazione ove il datore di lavoro sia indotto a sospettare che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito, anche il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione giustifica il controllo tramite agenzie investigative2.
Se come anticipato al datore di lavoro è consentito avvalersi di agenzie investigative per verificare comportamenti disciplinarmente rilevanti. Questo può avvenire anche al di fuori del luogo di lavoro? La risposta è si.
Un caso piuttosto noto fu quello del lavoratore datosi per infortunato a causa un trauma contusivo con lesione lacero contusa dovuto ad una caduta a bordo del proprio scooter, occorsa mentre si allontanava dal cantiere presso cui svolgeva le mansioni di montatore di scavo e addetto all’assemblaggio di navi. Il lavoratore, si badi, presentava certificazione del pronto soccorso, munita di prescrizione di riposo assoluto per alcuni giorni e trasmissione degli atti all’INAIL.
Tuttavia, lo stesso lavoratore si vedeva recapitare un licenziamento per giusta causa fondato sull’attività investigativa svolta dal datore di lavoro. L’agenzia investigativa aveva infatti verificato che il lavoratore si era in realtà dedicato ad attività fisiche, pedalando per ore e camminando per il centro cittadino con il figlio sulle spalle.
In questo caso, la Cassazione riteneva corretto e pienamente legittimo il controllo del datore di lavoro sia perché basata su di un sospetto oltremodo fondato sia perché, trattandosi di infortunio sul lavoro e non di assenza per malattia, non sarebbe stata neppure possibile inviare la visita fiscale3.
Non sempre l’accertamento difensivo effettuato tramite agenzia investigativa è sufficiente a fornire prova o a motivare un licenziamento.
Va ricordato che in giudizio non sussiste alcun automatismo, poiché la documentazione presentata dall’agenzia – al pari di ogni altra prova – viene sempre sottoposta alla valutazione del Giudice. Non sono mancate pronunce della Cassazione in cui si giudicava la perizia investigativa non idonea a fornire prova perché troppo lacunosa4.
Tuttavia, va ricordato che gli agenti investigativi possono essere validamente testimoniare in giudizio.
Pertanto, al datore di lavoro è consentito di verificare il lavoro dei suoi dipendenti ma non può eseguire controlli continuativi od occulti sul lavoro svolto dai propri lavoratori, salvo il caso vi siano elementi che possano portare a sospettare di comportamenti di rilevanza disciplinare.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
1MARVASI, Le prove nel processo lavoro, Milano 2021, p. 452 e ss.
2Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/06/2020, n. 11697
3Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/06/2020, n. 11697
4Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 19/06/2020, n. 12032
Photo by Marten Newhall on Unsplash
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