Su “Il Giorno” la notizia dell’impegno di un’impresa di Monza che si è impegnata a pagare il 50% della c.d. maternità facoltativa a tutte le sue dipendenti. Ma che cos’è? Quanto dura e quando può essere richiesta?
In breve: In questo articolo spiegheremo che cos’è la maternità facoltativa, partendo dalla notizia dell’impresa di Monza.
Punti Salienti
Un aiuto alle neomamme (ed anche ai neopapà), per vivere la famiglia e la nuova nascita con maggiore serenità. È questo il filo conduttore sotteso all’accordo siglato tra la Project Automation e la Fim Cisl Monza Brianza Lecco. L’intesa, che dedica ampio spazio alla previdenza integrativa, consentendo durante il periodo di maternità facoltativa, di ricevere lo stipendio in maniera quasi integrale.
In caso di maternità facoltativa, l’INPS garantisce solo una frazione della retribuzione. A questa percentuale, questa società ha avuto il merito di aggiungere una quota del 50%, caricata sui costi aziendali.
Tutto ciò, grazie alle buone relazioni sindacali che hanno permesso l’estensione di questo meccanismo di welfare aziendale sino al 2023.
Non tutti sanno che alla fine del periodo di congedo obbligatorio di maternità, tanto la neomamma quanto il neopapà possono assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo facoltativo.
Tale possibilità è chiamata congedo parentale o, più noto, come “maternità facoltativa”.
Si tratta di un periodo ulteriore rispetto al periodo di congedo obbligatorio, in cui entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro.
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L’indennità INPS è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Tale indennità può essere chiesta da tutti i lavoratori subordinati a condizione che:
Fino all’età di 6 anni del bambino/a, è prevista la possibilità di assentarsi senza specifiche condizioni di reddito.
Fino all’età di 8 anni del bambino/a, è prevista la possibilità di assentarsi ma in presenza di alcune specifiche condizioni di reddito1.
Fino all’età di 12 anni del bambino/a, si può chiedere il congedo per assentarsi legittimamente, ma non sia avrà diritto all’indennità.
L’indennità potrà essere usufruita anche in modo frazionato2.
Fino all’età di 6 anni del bambino/a, il periodo massimo di assenza è pari a 6 mesi.
Fino all’età di 8 anni del bambino/a, il periodo massimo di assenza può arrivare anche fino a 10-11 mesi, ma si dovrà verificare caso per caso le condizioni utili alla richiesta.
Fino all’età di 12 anni del bambino/a, il periodo massimo di assenza può arrivare anche fino a 10-11 mesi, ma non sia avrà diritto all’indennità.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
1Reddito individuale dell’interessato: inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO (fonte: Memento 2021)
2L. 24 dicembre 2012, n. 228
Photo by Charles Deluvio on Unsplash
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