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Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29906/2021.
Per la Cassazione il lavoratore ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo rinnovato, anche se il rinnovo sia intervenuto dopo la fine del suo rapporto di lavoro.
Ciò a condizione che le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto, senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e non più in servizio alla data della stipulazione.
Punti salienti
Nel giugno 2007 veniva rinnovato il CCNL “dirigenza medica ospedali classificati” che prevedeva aumenti contrattuali per i dipendenti in forze nel quadriennio 2002-2005.
Un dirigente, il cui rapporto di lavoro era cessato nell’agosto 2006, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo avverso la sua ex azienda per ottenere le differenze retributive maturate negli anni dal 2002 al 2005.
L’azienda si opponeva al decreto ingiuntivo sostenendo di non dover versare alcuna somma all’ex dirigente essendo terminato il rapporto di lavoro prima del rinnovo del CCNL.
La Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale, accoglieva le ragioni del lavoratore.
Secondo la corte, infatti, l’efficacia retroattiva del CCNL è applicabile a tutto il personale in forze nel periodo interessato, anche se non più dipendente al momento del rinnovo del CCNL stesso.
La società ricorreva in Cassazione sostenendo che l’estensione degli incrementi retributivi, al personale non più in servizio, poteva operare solamente in presenza di una clausola espressa in tal senso.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29906/2021 ha dichiarato infondato il ricorso della società.
I giudici di legittimità infatti, richiamando due pronunce particolarmente risalenti, ribadiscono due importanti principi:
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Con la sentenza in commento la Cassazione chiarisce che, mancando nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento economico, le parti sociali ben possono prevedere aumenti contrattuali solo per determinati lavoratori.
Dunque anche aumenti contrattuali retroattivi, operanti solo per i lavoratori in forze alla data del rinnovo contrattuale. Tuttavia, affinché ciò avvenga, è necessaria una previsione espressa in tal senso.
In mancanza di questa previsione, come nel caso in esame, l’applicazione deve necessariamente riguardare tutti i dipendenti in forze nel periodo interessato dall’aumento retributivo, anche quelli non più in forze al momento del rinnovo.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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