In quali casi gli aumenti contrattuali spettano anche ai dipendenti non più in servizio?

Aumenti contrattuali: quando ai dipendenti non più in servizio? - Studio Legale Rosetta

Share:

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29906/2021. 

Per la Cassazione il lavoratore ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo rinnovato, anche se il rinnovo sia intervenuto dopo la fine del suo rapporto di lavoro.
Ciò a condizione che le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto, senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e non più in servizio alla data della stipulazione. 

Punti salienti

Il caso

Nel giugno 2007 veniva rinnovato il CCNL “dirigenza medica ospedali classificati” che prevedeva aumenti contrattuali per i dipendenti in forze nel quadriennio 2002-2005. 

Un dirigente, il cui rapporto di lavoro era cessato nell’agosto 2006, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo avverso la sua ex azienda per ottenere le differenze retributive maturate negli anni dal 2002 al 2005. 

L’azienda si opponeva al decreto ingiuntivo sostenendo di non dover versare alcuna somma all’ex dirigente essendo terminato il rapporto di lavoro prima del rinnovo del CCNL. 

La Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale, accoglieva le ragioni del lavoratore. 

Secondo la corte, infatti, l’efficacia retroattiva del CCNL è applicabile a tutto il personale in forze nel periodo interessato, anche se non più dipendente al momento del rinnovo del CCNL stesso.

La società ricorreva in Cassazione sostenendo che l’estensione degli incrementi retributivi, al personale non più in servizio, poteva operare solamente in presenza di una clausola espressa in tal senso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29906/2021 ha dichiarato infondato il ricorso della società.

I giudici di legittimità infatti, richiamando due pronunce particolarmente risalenti, ribadiscono due importanti principi: 

  1. Il lavoratore ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo anche se lo stesso sia stato rinnovato successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. 
    Ciò però solo a condizione che: 
    – le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto;
    – le parti contraenti non abbiano fatto alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione. 
  2. Non esiste nel nostro ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori.
    Le parti sociali, pertanto, possono prevedere in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo. 

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato

Il commento

Con la sentenza in commento la Cassazione chiarisce che, mancando nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento economico, le parti sociali ben possono prevedere aumenti contrattuali solo per determinati lavoratori. 

Dunque anche aumenti contrattuali retroattivi, operanti solo per i lavoratori in forze alla data del rinnovo contrattuale. Tuttavia, affinché ciò avvenga, è necessaria una previsione espressa in tal senso.
In mancanza di questa previsione, come nel caso in esame, l’applicazione deve necessariamente riguardare tutti i dipendenti in forze nel periodo interessato dall’aumento retributivo, anche quelli non più in forze al momento del rinnovo. 

Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Isaac Smith on Unsplash

Se vuoi leggere ulteriori nostri articoli li trovi qui

SHARE

Logo Studio Legale Rosetta

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato

10 risposte

  1. Pingback: moved here
  2. Pingback: PG
  3. Pingback: u31 com
  4. Pingback: ba14uc

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Studio Legale Rosetta Chat
Invia su WhatsApp

Per le imprese

Per i privati

Per le no profit

Per avvocati e consulenti del lavoro

Per i pratonati

Per l'organizzazione di convegni o eventi formativi

Servizi e Collaborazioni

Iscriviti alla nostra newsletter

per rimanere sempre aggiornato su casi e tematiche