Infortunio in itinere durante la pausa pranzo

Infortunio in itinere durante la pausa pranzo - Studio Legale Rosetta

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Dopo la notizia del mancato riconoscimento dell’indennizzo Inail per la lavoratrice infortunatasi durante la pausa caffè, ne abbiamo parlato in “L’infortunio durante la pausa caffè”, è interessante richiamare la sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio in itinere occorso al lavoratore con il mezzo privato durante la pausa pranzo. 

In breve: nel caso in esame è stata ritenuta operante la copertura assicurativa INAIL anche nel caso in cui l’infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore con mezzo privato per rientrare al lavoro dalla vicina abitazione dopo la pausa per il pranzo.

Punti Salienti

Il caso

Un ricercatore dell’università “La Sapienza” di Roma, durante l’orario di pausa per il pranzo, nella quale si stava recando a casa con il proprio motoveicolo per consumare il pasto, non potendo usufruire dei locali alimentari limitrofi al Dipartimento a causa della sua particolare dieta ed essendo il luogo di lavoro sprovvisto di mensa aziendale.

Durante il tragitto di rientro al lavoro l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale riportando lesioni.

Pertanto, il lavoratore ha tempestivamente denunciato l’infortunio all’Inail che tuttavia negava la copertura ed il conseguente indennizzo.

La decisione

Con sentenza n. 57 dell’8 gennaio 2020 il Tribunale di Roma ha statuito che

in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” è indennizzabile anche in caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato.

Di conseguenza, l’assicurazione INAIL opera anche nel caso in cui l’infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore con mezzo privato per rientrare al lavoro dalla vicina abitazione dopo la pausa per il pranzo. Il Tribunale precisa come sia anche necessario che sul posto di lavoro non esisteva la mensa o un servizio equipollente e che il breve intervallo di tempo disponibile non consentiva l’uso di mezzi pubblici.

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Il commento

La richiamata pronuncia del Tribunale di Roma si mostra antesignana della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione1. Pertanto, la copertura assicurativa Inail opera nel caso in cui il lavoratore decida di consumare il pasto presso la propria abitazione in pausa pranzo.

Tuttavia, qualora sul luogo di lavoro esista la mensa, l’infortunio in itinere nel tragitto da casa al lavoro potrebbe non essere indennizzabile. Inoltre, qualora l’uso del mezzo proprio non sia necessitato dalla durata della pausa pranzo o dall’impossibilità di avvalersi di mezzi pubblici, ci si potrebbe trovare nella fattispecie del c.d. “rischio elettivo”. Espressione con la quale ci si riferisce a quell’ipotesi di rischio frutto di una libera determinazione del lavoratore, priva di alcun diretto collegamento con l’attività lavorativa svolta e che esclude, pertanto, il diritto al risarcimento.

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Mika Korhonen on Unsplash


1 Corte di Cassazione con sentenza n. 7209 del maggio 2021

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10 risposte

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