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Come sappiamo sussiste l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. E per i lavoratori in nero?
In breve: in questo articolo verranno fornite le risposte alle principali domande legate al green pass.
Come segnalato nell’articolo della Gazzetta di Bologna, il controverso green pass sarebbe invero in grado di far emergere il lavoro in nero. Invero, la mole di controlli, per quanto esigua, potrà comportare un’occasione di emersione del lavoro in nero.
Tuttavia, rimangono ancora molti dubbi e domande che con le FAQ di seguito riportate, si confida di riuscire a rispondere.
Punti salienti
La legge n. 165/2021 di conversione del D.L. n. 127/2021 ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 9septies del D.L. n. 52/2021 stabilendo che
al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Il datore di lavoro, dunque, in base alla nuova disposizione, è tenuto a raccogliere i green pass dei lavoratori che ne facciano espressa richiesta. La copia consegnata dal lavoratore indicherà la scadenza della propria certificazione.
Il datore di lavoro, pertanto, può programmare l’esonero dal controllo per quel lavoratore fino alla scadenza della certificazione verde.
Per i dipendenti che, invece, non abbiano espresso tale desiderio, il datore di lavoro dovrà continuare a verificare i certificati verdi mediante l’app VerificaC19 o Greenpass50+ (per le aziende con più di 50 dipendenti), senza poter poi conservare i dati.
Con l’introduzione del green pass rafforzato anche l’app VerificaC19 ha richiesto un aggiornamento.
L’aggiornamento consente di scegliere se effettuare una “verifica base” oppure una “verifica rafforzata”. Nel primo caso l’app verificherà tutti i green pass, anche quelli ottenuti con tampone antigenico o molecolare. Nel secondo caso, invece, l’app leggerà solamente i QR Code delle persone vaccinate o guarite dal virus negli ultimi sei mesi. Se per il datore di lavoro sarà sufficiente effettuare una “verifica base”, per gli esercenti attività commerciali, cinema, bar, discoteche e ristoranti, sarà invece necessario utilizzare la modalità di “verifica rafforzata” verso tutti gli avventori che intendano fruire di servizi al chiuso.
Queste indicazioni sono soggette a variazioni, anche in ragione del “colore” delle zone d’Italia.
Queste indicazioni sono soggette a variazioni, anche in ragione del “colore” delle zone d’Italia. In zona arancione l’ambito del green pass rafforzato è poi più esteso, consentendo la fruizione di attività che altrimenti sarebbero chiuse: impianti sciistici, fiere, congressi, centri termali, sale gioco e parchi divertimento.
Le sanzioni amministrative irrogate a chi viola l’obbligo di green pass, base e rafforzato, saranno le stesse. Chi fa accesso ad attività vietate sarà sanzionato con multa da € 400 a € 1.000 ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni.
Medesima sanzione per gli esercenti che omettono la verifica del certificato, ma a questa si aggiunge la chiusura dell’attività per 10 giorni dopo la terza multa.
Chi si presenta sul luogo di lavoro senza Green Pass oppure comunica preventivamente di non possederlo viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass.
In assenza di regolarizzazione, tale assenza ingiustificata durerà sino il 31 dicembre 2021, senza alcuna conseguenza disciplinare.
Il nuovo art. 3bis del D.L. n. 127/2021 dispone che per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo ad alcuna sanzione e la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Al lavoratore privo di Green Pass non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, ma avrà diritto a conservare il proprio posto di lavoro.
Il periodo di “assenza ingiustificata” inciderà anche sul TFR – che non maturerà durante l’assenza ingiustificata – e sulle altre voci retributive (e contributive?) dirette ed indirette.
Restano invariate le ipotesi in cui il datore di lavoro può essere sanzionato:
In entrambe le ipotesi, il datore di lavoro si vedrà applicata una sanzione amministrativa dai 400 ai 1.000 euro, raddoppiata in caso di reiterata violazione delle norme.
Qualora il lavoratore sia colto a svolgere attività lavorativa senza possedere il Green Pass si vedrà applicata una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Rimangono poi ferme le possibili conseguenze disciplinari in base al contratto collettivo applicato in azienda. In tal caso, non può escludersi che si possa giungere anche al licenziamento.
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La norma non fa alcuna differenziazione in tal senso, pertanto, l’obbligo dovrà ritenersi sussistente in qualsiasi spazio di lavoro, inclusi gli spazi aperti.
Il datore deve tenere traccia delle comunicazioni pervenute dai lavoratori circa il mancato possesso del green pass
Il datore deve poter registrare e gestire la circostanza dell’assenza del lavoratore privo di Green Pass anche per qualificare correttamente l’assenza:
Il datore può incaricare dei controlli a dipendenti di società esterne (ad es. vigilanza esterna per servizi di portierato)
Il datore può avvalersi di personale di una società terza per compiere i controlli sul green pass. In tal caso, però, dovrà provvedere a nominare la società terza “responsabile del trattamento” mediante apposito atto scritto ai sensi dell’art. 28 GDPR. Sarà poi compito della società così nominata individuare gli addetti ai controlli sul green pass.
L’assenza ingiustificata da Green Pass non rileva ai fini del comporto. Tale assenza non può essere equiparata ad una malattia o ad un infortunio.
Esclusivamente per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti è possibile stipulare, con un altro lavoratore, un contratto a termine per la sostituzione del soggetto privo di certificazione verde.
Il datore di lavoro, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata del dipendente (che comunque ha diritto alla conservazione del posto) può sospendere il lavoratore assente e procedere a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, per un massimo di ulteriori 10 giorni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021).
DISCLAIMER
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali, nonché delle attività oggetto di studio. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica che andrà trattata caso per caso.
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