Share:
Molto spesso si sente parlare della legge 104, dello stato di handicap e di invalidità civile e troppo spesso le informazioni sono incomplete o confuse e generano incertezza su un tema delicato e sempre attuale.
In breve: In questo articolo ci occuperemo di fornire linee guida chiare e semplici sull’argomento.
Punti salienti
La legge 104/1992 ha introdotto nel nostro ordinamento la tutela delle persone con handicap.
La finalità della norma è garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, attraverso la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti ed il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
La legge 104/1992 definisce sia lo stato di handicap che lo stato di handicap grave.
Secondo l’art. 3 comma 1 della legge 104/1992:
È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Il comma 3 del medesimo articolo definisce invece quando l’handicap ha connotazione di gravità, ovvero:
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Troppo spesso il concetto di handicap e di invalidità civile vengono confusi. Ma è necessario fare chiarezza perché lo stato di handicap e la condizione di invalido civile sono due situazioni molto differenti.
Abbiamo visto che la legge 104/1992 definisce l’handicap come una minorazione fisica, psichica o sensoriale che influisce nell’autodeterminazione della persona che ne è affetta provocando uno svantaggio sociale nella sfera di relazione. L’handicap è considerato grave quando le minorazioni siano tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di vita della persona.
Mentre la connotazione di invalido civile è data sempre da una minorazione fisica, psichica o intellettiva ma dal modo in cui questa influisce su altri aspetti.
Per i soggetti maggiorenni l’invalidità civile è data dall’incidenza della minorazione nella persona che ne è affetta relativamente alla riduzione della capacità lavorativa. Si esprime in percentuale.
Per i minori di età la minorazione si valuta in relazione alle difficoltà persistenti di svolgere i compiti e le funzioni proprie di quell’età. Essa non si esprime con una percentuale.
Per poter accedere ai benefici della legge 104/1992 è necessario istruire un procedimento amministrativo che si svolge in tre fasi:
Il primo passo da fare è pertanto recarsi dal proprio medico di fiducia e redigere il certificato medico telematico indicante le patologie da cui il soggetto è affetto.
Il medico curante invierà il certificato telematico all’Inps rilasciando al paziente copia dello stesso e della ricevuta.
Munito del certificato e della ricevuta di trasmissione, entro 30 giorni il richiedente potrà presentare autonomamente la domanda telematica. Può farlo autonomamente attraverso lo SPID (identità digitale) oppure può farsi assistere da un professionista, dai CAF o da enti di patronato.
Entro il termine di 120 giorni l’interessato dovrà essere convocato alla visita medica.
Tuttavia durante il periodo della pandemia l’Inps ha omesso di convocare alla visita medica molti richiedenti, pertanto si è reso necessario adire il Tribunale per riuscire ad ottenerne l’accertamento del proprio stato invalidante.
Sul punto vi invito a consultare il nostro articolo: Invalidità civile e handicap: se l’inps non mi convoca alla visita medica?
Successivamente l’istante riceverà il verbale sanitario. Si possono verificare tre diversi scenari:
Vediamoli punto per punto.
È possibile presentare il ricorso presso il Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro territorialmente competente attraverso il patrocinio di un avvocato entro il termine di 6 mesi dal ricevimento del verbale sanitario.
Dal 1 gennaio 2012 il procedimento giudiziale per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap è stato semplificato ed avviene tramite accertamento tecnico preventivo (ATP).
Pertanto, dopo il deposito del ricorso, verrà nominato un consulente tecnico di ufficio che farà la visita al ricorrente il quale avrà la facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
All’esito della visita il consulente tecnico d’ufficio dovrà inviare una bozza della perizia alle parti, che, nel caso in cui non siano concordi con il parere medico espresso, potranno contestare. Successivamente il CTU depositerà la relazione definitiva.
A questo punto: nel caso in cui la perizia sia favorevole e non ci siano contestazioni delle parti il Giudice emetterà il decreto di omologa.
Tale decreto verrà notificato all’Inps e renderà la prestazione immediatamente fruibile.
Nel caso in cui invece ci siano contestazioni da fare si aprirà una nuova fase processuale strutturata in modo molto simile al procedimento appena descritto.
Come abbiamo già visto il verbale sanitario può riconoscere al richiedente due diverse tipologie di handicap, una semplice ed una grave. Per il soggetto affetto da handicap ma non in situazione di gravità la legge prevede alcune agevolazioni fiscali.
I soggetti sordi e non vedenti, disabili con handicap psichico e titolari dell’indennità di accompagnamento, disabili con limitate capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, disabili con capacità motorie ridotte ed i loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico possono usufruire di 4 diversi benefici cumulabili tra di loro:
È prevista la detrazione IRPEF del 19% sulle prestazioni mediche specialistiche per la parte eccedente euro 129,11.
Le detrazioni al 19% possono essere applicate integralmente per le spese di:
Sono previsti degli incentivi per l’acquisto di mezzi tecnici ed informatici a beneficio con lo scopo di semplificare la comunicazione, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione ed alla cultura.
L’agevolazione consiste nella detrazione dei costi dall’Irpef pari al 19% e nell’applicazione dell’Iva agevolata al 4%.
I genitori di figli disabili fiscalmente a carico hanno diritto a detrazioni fiscali varianti in base all’età nonché alle condizioni fisiche.
L’importo massimo della detrazione potenzialmente spettante è pari ad € 1.120 se il figlio disabile è di età inferiore a tre anni; per il figlio di età superiore a tre anni ammonta ad € 1.020. Con più di tre figli a carico la detrazione “potenziale” aumenta di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo.
I lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104” non possono essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato
Nel caso di riconoscimento dell’art. 3 comma 3 il soggetto richiedente ha diritto oltre a tutte le agevolazioni appena elencate, anche ad agevolazioni lavorative stante la connotazione di gravità del suo handicap. In particolare:
Agevolazioni lavorative:
Il lavoratore che assista un familiare con handicap e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Vi invito a leggere il nostro approfondimento Scegliere la sede di lavoro per la legge 104.
Il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Per figli minori fino a 3 anni alternativamente:
Per i figli minori fino a 6 anni di età alternativamente:
Per i figli minori dai 6 ai 12 anni alternativamente:
Permessi lavorativi retribuiti:
Dopo il terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave.
I lavoratori con handicap grave hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero o a 3 giorni di permesso mensile, retribuiti.
Congedi di due anni retribuiti:
Il lavoratore che assiste un familiare con grave disabilità ha diritto al congedo retribuito fino a 2 anni da poter fruire anche in modalità frazionata.
Tale beneficio spetta al coniuge convivente (incluse le unioni civili), ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile.
Le agevolazioni appena elencate sono quelle maggiormente richieste ma l’elenco non è esaustivo.
Il nostro ordinamento prevede infatti ulteriori benefici (telefonia fissa, telefonia mobile, internet etc..) per i soggetti affetti da handicap che sono anche invalidi civili a seconda della percentuale di invalidità.
Vuoi parlare con un esperto o avere maggiori informazioni?
Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.
Avvertenze
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali, nonché delle attività oggetto di studio. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica che andrà trattata caso per caso.
Photo by Tim Mossholder on Unsplash
Lo Studio Legale Rosetta è un punto di riferimento nella tutela del lavoro e della invalidità. Il nostro gruppo di professionisti è in grado di assicurarti un servizio legale accessibile e di alto livello.
© Copyright 2024 Studio Legale Rosetta
P. Iva 11891371004
111 risposte