Assicurazione INAIL per lavoratori in smart working

Le false partite IVA

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Lo scorso 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro un “protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.

L’occasione è utile per tornare a fare chiarezza su un quesito ricorrente: i lavoratori in smart working devono essere assicurati presso l’INAIL?

La riposta a questo interrogativo è fornita dagli articoli 22 e 23 della Legge n. 81/2017 e dalla successiva circolare INAIL n. 48/2017.    

Prima di scendere nel dettaglio della legge e della circolare richiamate è bene sgomberare subito il campo dai dubbi. Anche i lavoratori in smart working devono essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. 

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Salute e sicurezza sul lavoro in smart working

L’art. 22 della legge 81/2017 e la circolare INAIL n. 48/2017, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità agile, prevedono reciproci obblighi in capo a datore e lavoratore: 

  • Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in smart working. Il datore deve quindi consegnare al lavoratore un’informativa scritta sul corretto utilizzo delle attrezzature e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento del lavoro in smart working. L’informativa deve contenere l’indicazione dei rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale al singolo lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
  • Il lavoratore deve cooperare con il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte contro i rischi di malattia o infortunio dovuti al lavoro esterno all’azienda. 

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Assicurazione infortuni e malattie professionali in smart working

L’art. 23 comma 2 della legge 81/2017 riconosce al lavoratore in smart working il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dell’azienda. 

Il successivo comma 3 riconosce poi al lavoratore in smart working la tutela contro gli infortuni sul lavoro c.d. “in itinere” verificatisi, cioè, durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. 

Dal contenuto della norma, poi ribadito e chiarito nella circolare INAIL n. 48/2017, si deduce che la tutela contro l’infortunio sussiste solo se viene provata una diretta connessione tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa. Ciò anche nel caso di infortunio intervenuto in itinere.  

In questo contesto l’accordo sul lavoro agile previsto dagli artt. 18 e 19 della legge 81/2017 risulta particolarmente utile per valutare la possibilità o meno che l’infortunio venga “coperto” dall’assicurazione. L’accordo è, infatti, lo strumento principale per identificare i rischi lavorativi ai quali il dipendente è esposto. 

Qualora l’accordo non fornisca indicazioni sufficienti, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, si dovranno effettuare apposite verifiche per accertare se l’attività svolta dal lavoratore nel momento in cui si è verificato l’infortunio fosse collegata all’attività lavorativa. 

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Christin Hume on Unsplash

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