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Lo scorso 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro un “protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.
L’occasione è utile per tornare a fare chiarezza su un quesito ricorrente: i lavoratori in smart working devono essere assicurati presso l’INAIL?
La riposta a questo interrogativo è fornita dagli articoli 22 e 23 della Legge n. 81/2017 e dalla successiva circolare INAIL n. 48/2017.
Prima di scendere nel dettaglio della legge e della circolare richiamate è bene sgomberare subito il campo dai dubbi. Anche i lavoratori in smart working devono essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.
Punti salienti
L’art. 22 della legge 81/2017 e la circolare INAIL n. 48/2017, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità agile, prevedono reciproci obblighi in capo a datore e lavoratore:
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L’art. 23 comma 2 della legge 81/2017 riconosce al lavoratore in smart working il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dell’azienda.
Il successivo comma 3 riconosce poi al lavoratore in smart working la tutela contro gli infortuni sul lavoro c.d. “in itinere” verificatisi, cioè, durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Dal contenuto della norma, poi ribadito e chiarito nella circolare INAIL n. 48/2017, si deduce che la tutela contro l’infortunio sussiste solo se viene provata una diretta connessione tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa. Ciò anche nel caso di infortunio intervenuto in itinere.
In questo contesto l’accordo sul lavoro agile previsto dagli artt. 18 e 19 della legge 81/2017 risulta particolarmente utile per valutare la possibilità o meno che l’infortunio venga “coperto” dall’assicurazione. L’accordo è, infatti, lo strumento principale per identificare i rischi lavorativi ai quali il dipendente è esposto.
Qualora l’accordo non fornisca indicazioni sufficienti, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, si dovranno effettuare apposite verifiche per accertare se l’attività svolta dal lavoratore nel momento in cui si è verificato l’infortunio fosse collegata all’attività lavorativa.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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