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L’art. 3 del decreto legge n. 127/2021 ha previsto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro. Ci si è quindi domandati se i lavoratori in smart working, pur non dovendo entrare in azienda, debbano comunque possedere il green pass per lavorare.
Punti salienti
In una delle prime FAQ comparse sul sito del Governo alla domanda
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
È stato risposto
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
In una successiva FAQ il Governo ha poi chiarito che, se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del green pass, di conseguenza è inibito anche il lavoro agile.
La lettura congiunta delle due FAQ ci porta ad individuare due distinte situazioni:
In tal caso appare pacifico che questi dipendenti non potranno accedere al lavoro in smart working. Del resto il Governo ha chiarito sin da subito come lo smart working non possa essere utilizzato per eludere l’obbligo di green pass.
Per questi lavoratori non può rintracciarsi una finalità elusiva nell’accordo di smart working, essendo stato concluso prima dell’introduzione dell’obbligo di green pass. Tale circostanza porta a distinguere due momenti. Il primo, quello del lavoro in azienda. In tal caso per poter lavorare il dipendente dovrà necessariamente munirsi di green pass. Il secondo, quello del lavoro reso fuori dai locali aziendali. In tal caso l’obbligo di green pass pare non sussistere, essendo la prestazione resa fuori dall’azienda.
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All’esito delle suddette riflessioni potremmo concludere che, se non è possibile attivare lo smart working per i dipendenti privi di green pass, coloro che invece già utilizzavano questa modalità di lavoro prima dell’obbligo di green pass potrebbero continuare a lavorare, solo fuori dall’azienda, senza possedere il certificato verde.
Il datore di lavoro, tuttavia, potrebbe legittimamente rifiutarsi di ricevere una prestazione di lavoro solo parziale e, in conseguenza di ciò, non retribuire il dipendente neanche per l’attività resa fuori dai locali aziendali.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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