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Home Dizionario lavoro

Lavoratori part-time in smart working

Stefano Rosa by Stefano Rosa
Gennaio 17, 2022
in Dizionario lavoro
Reading Time: 3 mins read
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Lavoratori part-time in smart working - Studio Legale Rosetta

In seguito alla rapida diffusione della variante Omicron del virus Covid-19 lo smart working torna ad essere uno dei principali strumenti di contrasto alla pandemia. 

Nel corso del 2021, grazie all’adozione del c.d. “smart working semplificato”  recentemente prorogato fino al 31 marzo 2022, moltissimi lavoratori sono stati collocati in smart working, anche quelli con contratto di lavoro part–time. 

È quindi interessante analizzare la posizione di questi ultimi. 

Punti salienti

  • Può un lavoratore part-time, in smart working, trovare una seconda occupazione? 
  • Lo smart working non può limitare i diritti del lavoratore
  • Il contratto di lavoro part-time
  • In conclusione     

Può un lavoratore part-time, in smart working, trovare una seconda occupazione?

La risposta è sì. Lo smart working, infatti, anche nella sua forma “semplificata” rimane una modalità di esecuzione della prestazione, che non può limitare i diritti del lavoratore.

Lo smart working non può limitare i diritti del lavoratore

Come previsto dall’art. 18 della L. 81/2017 lo smart working è una “modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”. Detto in altri termini, lo smart working consente al lavoratore di svolgere il proprio lavoro da un luogo diverso dall’azienda senza però modificare né le mansioni, né la retribuzione né il numero di ore di lavoro.  

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Il contratto di lavoro part-time

Un lavoratore assunto con contratto di lavoro part-time può liberamente decidere come impiegare il tempo a propria disposizione oltre l’orario di lavoro. 

Può quindi decidere (anche) di trovare una seconda occupazione, per aumentare le proprie disponibilità economiche. 

Gli unici limiti per il lavoratore saranno: 

  1. Il rispetto degli orari di lavoro, il secondo lavoro non potrà avere orari coincidenti con il primo;
  2. Il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali. Il Decreto Legislativo n. 66/2003 prevede, infatti, all’art. 7 un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 di lavoro e all’art. 9 un riposo settimanale di 24 ore ogni 7 giorni.   

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In conclusione

Alla luce di quanto detto, il lavoratore part-time in smart working avrà certamente la possibilità di cercare una seconda occupazione, ed il datore di lavoro non potrà impedirlo. 

Al tempo stesso, il lavoratore dovrà comunicare al secondo datore di lavoro il numero di ore e le fasce orarie in cui potrà lavorare, così da poter rispettare i limiti previsti dalla disciplina sui riposi giornalieri e settimanali.

Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Maxwell Ridgeway on Unsplash

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Stefano Rosa

Stefano Rosa

Stefano è un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Scrive su tematiche come il lavoro nero, il lavoro grigio e le forme di contratto di lavoro maggiormente utilizzate, quali il contratto a tempo determinato e il contratto a tempo parziale.

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